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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21293/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia origina da avvisi di addebito con cui l’ente previdenziale chiedeva il pagamento di contributi per complessivi euro 51.075,35, a seguito di controllo della posizione aziendale relativo al periodo ottobre 2014-aprile 2015. La società opponente aveva ottenuto accoglimento in primo grado, con conferma in appello, sul rilievo che, pur essendo emersa un’irregolarità contributiva pregressa riferita a settembre 2010, l’ente non aveva attivato la procedura di regolarizzazione prevista dalla normativa secondaria e, nonostante ciò, aveva rilasciato alla società DURC sempre positivi, ingenerando in essa il convincimento di non avere pendenze. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione l’ente deduce violazione di legge, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente ritenuto ostativo il mancato invito a regolarizzare e il successivo rilascio di DURC regolari, quando invece il diritto agli sgravi contributivi presuppone la continua regolarità contributiva e l’assenza di violazioni, con onere della prova in capo al datore di lavoro.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che il DURC non ha valore costitutivo della regolarità contributiva ma funzione di certificazione, sicché il suo rilascio non impedisce l’accertamento giudiziale dell’effettiva esistenza di irregolarità né preclude il recupero di sgravi indebitamente fruiti. Ha inoltre ribadito che la mancata attivazione del procedimento di regolarizzazione previsto dalla disciplina secondaria non rende inesigibili i contributi, né consente una sanatoria ex post in qualsiasi tempo; al più, ove ne ricorrano i presupposti, può dar luogo a responsabilità risarcitoria dell’ente per perdita di chance, tema non dedotto nella presente controversia. Poiché la corte territoriale aveva accertato l’esistenza di una irregolarità contributiva alla data rilevante, la cassazione ha disposto il rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione per nuovo esame del merito alla luce dei principi indicati, anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 1175 e 1176, L. n. 296/2006

    subordina il diritto a fruire e mantenere gli sgravi contributivi alla continua e permanente regolarità contributiva, oltre che all’assenza di violazioni nelle materie rilevanti e al rispetto degli altri obblighi di legge e della contrattazione collettiva

  • art. 5, comma 2, lett. a), D.M. 24 ottobre 2007

    richiamato come disciplina attuativa rilevante per la verifica della regolarità contributiva e per le condizioni di accesso ai benefici

  • art. 7, comma 3, D.M. 24 ottobre 2007

    richiamato come norma sulla procedura di regolarizzazione delle irregolarità contributive, qualificata come eccezionale e non idonea a consentire una sanatoria ex post in qualsiasi tempo

  • art. 8, comma 9, L. n. 407/1990

    richiamato quale base normativa del beneficio contributivo controverso e del relativo regime decadenziale

  • art. 4, D.M. 30 gennaio 2015

    richiamato come disciplina successiva del procedimento di regolarizzazione, anch’essa ritenuta eccezionale

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    indica il vizio di violazione di legge dedotto con il ricorso per cassazione

Massime di principio

  • Il DURC ha natura di atto certificativo e non costitutivo: il suo rilascio non preclude il successivo accertamento giudiziale dell’effettiva regolarità contributiva quando questa sia contestata.
  • Per fruire e mantenere sgravi o benefici contributivi è richiesta una regolarità contributiva continua e permanente; la presenza di anche minime irregolarità alla data rilevante determina la perdita del beneficio, salvo tempestiva regolarizzazione nei termini previsti dalla disciplina applicabile.
  • La mancata attivazione, da parte dell’ente previdenziale, della procedura di invito alla regolarizzazione non rende di per sé inesigibili i contributi né consente una regolarizzazione tardiva illimitata nel tempo.
  • L’eventuale violazione degli obblighi procedimentali dell’ente può al più fondare una domanda risarcitoria per perdita di chance, ma non elimina l’obbligo contributivo né trasferisce sull’ente gli effetti dell’inadempimento del datore di lavoro.
  • In tema di benefici contributivi, il possesso del DURC è condizione necessaria ma non sufficiente: occorrono anche l’assenza di violazioni e il rispetto degli ulteriori obblighi di legge e contrattuali.

Come è indicizzato

MaterieConto corrente
RamiBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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