Cassazione Civile, Ordinanza n. 23388/2024 del 30/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (posta)
La controversia
Una società assicuratrice agiva contro la società concessionaria del servizio postale lamentando il pagamento di un assegno bancario non trasferibile di euro 4.000,00 a soggetto diverso dal legittimo beneficiario. L'assegno era stato incassato e versato su un libretto postale aperto poco prima, e l'attrice sosteneva che l'operatore postale avesse omesso le necessarie verifiche sull'identità del presentatore, chiedendo anche la declaratoria di nullità del rapporto di apertura del libretto, assunto come strumentale all'incasso fraudolento. In appello la decisione di primo grado, che aveva respinto la domanda, veniva parzialmente riformata con condanna della società postale al pagamento di euro 2.000,00, per il ritenuto concorso di colpa della danneggiata ex art. 1227 c.c. per avere spedito l'assegno con posta ordinaria. La società postale ricorreva per cassazione deducendo, in sintesi: violazione delle regole sull'onere della prova e sull'identificazione del prenditore; insussistenza di colpa dell'operatore, che aveva verificato un documento di identità privo di anomalie e corrispondente ai dati del sistema; corretta esecuzione del pagamento a chi si presentava con nome coincidente con quello del titolo; erronea applicazione dei principi in tema di concorso colposo del mittente per l'invio dell'assegno a mezzo posta ordinaria. La società assicuratrice resisteva con ricorso incidentale sostenendo, tra l'altro, la nullità del libretto postale aperto per finalità fraudolente e contestando il concorso di colpa attribuitole dalla corte territoriale, anche nella misura percentuale del 50%.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso principale, ritenendo fondato l'assunto secondo cui, in assenza di evidenti segni di contraffazione del titolo e di anomalie del documento esibito, la diligenza esigibile dalla banca/operatore postale si esaurisce nella verifica della corrispondenza tra le generalità anagrafiche del documento di identità e quelle indicate sul titolo, senza imporre ulteriori accertamenti. Il terzo motivo del ricorso principale è stato dichiarato assorbito. Il ricorso incidentale della società assicuratrice è stato dichiarato inammissibile sia quanto alla doglianza sulla nullità del libretto, per difetto di autosufficienza e mancata specifica indicazione della censura proposta in appello, sia quanto alle censure sul concorso colposo, poiché la Corte ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza impugnata sull'applicazione dell'art. 1227 c.c. e sulla rilevanza causale della spedizione a mezzo posta ordinaria. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese della fase di legittimità.
Norme richiamate
richiamato nei motivi, ma la Corte decide la controversia principalmente sulla diligenza professionale e sul riparto delle responsabilità; le doglianze ex art. 115 non modificano l'esito.
richiamato per contestare l'onere probatorio dell'attrice, ma la Corte accoglie il ricorso principale per ragioni diverse, legate alla corretta delimitazione della diligenza richiesta all'operatore.
art. 50 D.L. 268/2003
richiamato come norma sull'identificazione, ma la Corte esclude che imponesse ulteriori verifiche rispetto al controllo delle generalità sul documento esibito.
art. 43 R.D. 1736/1933
invocato per sostenere la correttezza del pagamento a chi presenta il titolo con nominativo coincidente; la Corte richiama il tema della diligenza nell'identificazione del prenditore.
richiamato nei motivi, ma non costituisce la ratio decisoria principale della pronuncia.
la diligenza professionale richiesta alla banca/operatore va valutata come standard elastico da riempire con i principi dell'ordinamento e gli standards sociali; nel caso concreto è sufficiente la verifica della corrispondenza delle generalità anagrafiche.
viene confermato il principio del concorso colposo del mittente che spedisce un assegno non trasferibile con posta ordinaria, quale esposizione a un rischio superiore alla comune prudenza.
il relativo motivo è dichiarato assorbito; la sentenza non sviluppa un'autonoma interpretazione di tale norma.
richiamato nel ricorso incidentale per omessa pronuncia sulla nullità del libretto, ma la censura è dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
richiamato nel ricorso incidentale per vizio di motivazione/omessa pronuncia, ma la Corte non entra nel merito per la declaratoria di inammissibilità.
richiamato per sostenere la nullità del contratto per causa illecita/frode, ma il motivo è inammissibile.
richiamato per sostenere la nullità del contratto in frode alla legge, ma il motivo è inammissibile.
richiamato per la dedotta nullità del contratto di apertura del libretto, ma la censura non supera il vaglio di ammissibilità.
richiamato nel ricorso incidentale in relazione ai requisiti del contratto, ma senza esito sostanziale nel decisum.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la Corte lo applica per dichiarare inammissibile la censura sulla nullità del libretto per mancata specifica indicazione degli atti processuali e del contenuto rilevante degli stessi.
Massime di principio
- Nella negoziazione di un assegno non trasferibile, la responsabilità della banca/operatore postale per erronea identificazione del presentatore presuppone la violazione della diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c.; se il titolo e il documento esibito non presentano anomalie percepibili, la verifica della corrispondenza tra le generalità del documento e quelle riportate sul titolo può essere sufficiente.
- Non è esigibile, come regola generale, che l'operatore predisponga controlli ulteriori o strumenti speciali quando la falsità non sia percepibile con la normale diligenza e non vi siano ulteriori indici di sospetto.
- La spedizione di un assegno non trasferibile tramite posta ordinaria integra, in caso di sottrazione e riscossione indebita, un comportamento colposo del mittente idoneo a concorrere causalmente nel danno ex art. 1227 c.c., perché espone volontariamente il mittente a un rischio superiore a quello consentito dalla comune prudenza.
- L'uso di modalità di invio più sicure o tracciabili assume rilievo causale anche se non garantisce in assoluto l'assenza di sottrazione, poiché consente al mittente di attivarsi tempestivamente in caso di anomalia nella consegna.
- Nei ricorsi per cassazione, la censura che presuppone l'esame di specifici atti processuali deve rispettare l'onere di autosufficienza: occorre indicare in modo puntuale gli atti su cui il motivo si fonda e il loro contenuto rilevante.
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