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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22834/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione del principio di correlazione tra imputazione e giudizio di condanna (artt. 521 e 522 c.p.p.), sostenendo che la Corte d'appello lo avesse condannato per un diverso reato (danneggiamento commesso "con minaccia") rispetto a quello contestato (danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede); 2) errata applicazione degli artt. 84, 612 e 635 c.p., deducendo che la minaccia («ti ammazzo») era terminata prima del danneggiamento e quindi non poteva essere considerata strumentale o elemento costitutivo del danneggiamento medesimo; 3) violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597, comma 3, c.p.p.), perché la Corte d'appello avrebbe aumentato la gravità della fattispecie rispetto al primo grado qualificandola come danneggiamento mediante minaccia non accertato in primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i tre motivi: (1) il capo 2) dell'imputazione già conteneva l'espresso riferimento che il danneggiamento era avvenuto "dopo avere minacciato di morte il titolare", per cui non è venuto meno il principio di correlazione tra accusa e sentenza; (2) alla luce del nuovo testo dell'art. 635 c.p. (post d.lgs. 15/01/2016, n.7) la minaccia può costituire elemento costitutivo del reato anche senza un nesso di strumentalità purché sia temporalmente coeva o immediatamente anteriore/posteriore al danneggiamento, e nella fattispecie la ricostruzione del Tribunale mostrava connessione temporale tra minaccia e calcio alla vetrina; (3) la riqualificazione operata in appello era consentita ex art. 597, comma 3, c.p.p. e non ha determinato una reformatio in peius, avendo la Corte d'appello fissato la pena base in misura corrispondente a quella del primo grado. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la condanna confermata nella parte pertinente.

Norme richiamate

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto del principio di correlazione tra imputazione e giudizio; la Corte ha ritenuto che l'elemento della minaccia fosse già contenuto nel capo di imputazione relativo al danneggiamento e quindi non vi è stata violazione.

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Richiamato assieme all'art. 521 in relazione all'obbligo di correlazione; la Corte ha escluso la violazione perché la qualificazione per 'danneggiamento con minaccia' rientrava nel contenuto dell'imputazione.

  • art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

    "poteri della corte d'appello di riqualificare la fattispecie"

    La Corte ha affermato che la Corte d'appello può riqualificare d'ufficio la fattispecie nell'ambito di quanto devoluto all'appello; ciò ha reso legittima la riqualificazione del danneggiamento come commesso con minaccia anche in assenza di impugnazione del PM.

  • art. 84 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle circostanze (attenuanti/aggravanti) nella determinazione della pena; la Corte ha esaminato l'applicazione delle circostanze nel contesto della riqualificazione.

  • art. 612 cod. pen.

    Norma sul reato di minaccia: citata come riferimento alla condotta minacciosa contestata ("ti ammazzo"); la Corte ha ritenuto che tale minaccia poteva contribuire alla configurazione del danneggiamento 'con minaccia'.

  • art. 635 cod. pen.

    "con violenza alla persona o con minaccia"

    Fondamentale nella decisione: con il nuovo testo (post riforma 2016) la violenza o la minaccia sono divenute elemento costitutivo del reato di danneggiamento; la Corte ha interpretato che non è richiesto un nesso strumentale se la minaccia è temporalmente coeva o immediatamente anteriore/posteriore al danneggiamento.

  • d.lgs. 15/01/2016 n.7 (art. 2, comma 1, lett. I))

    Richiamato per spiegare la modifica al testo dell'art. 635 c.p.: la riforma ha trasformato la violenza o la minaccia in elemento costitutivo del reato, influenzando l'orientamento giurisprudenziale applicato dalla Corte.

Massime di principio

  • Se nel capo d'imputazione è espressamente riportato che un danneggiamento è avvenuto "dopo avere minacciato" la vittima, la Corte d'appello può ritenere il danneggiamento commesso "con minaccia" senza violare il principio di correlazione tra imputazione e sentenza.
  • Dopo la riforma del 2016, l'art. 635 c.p. considera la violenza o la minaccia come elemento costitutivo del reato di danneggiamento: non è necessario provare un rapporto di strumentalità se la minaccia è temporalmente coeva o immediatamente anteriore/posteriore al danneggiamento.
  • La Corte d'appello dispone del potere di riqualificazione d'ufficio ex art. 597, comma 3, c.p.p., quando la questione è devoluta all'appello e la riqualificazione rientra nel contenuto dell'imputazione; tale potere esclude, salvo casi specifici, il vizio per reformatio in peius se la pena risultante non è peggiorativa rispetto al primo grado nella sostanza.
  • Per contestare efficacemente una riqualificazione in appello è utile dimostrare che l'elemento qualificante (es. la minaccia) non compare nel capo di imputazione o che tra la minaccia e il fatto materiale vi sia una soluzione di continuità tale da escludere la loro connessione temporale e funzionale.
  • Nella valutazione del nesso tra condotta minacciosa e danneggiamento occorre considerare la ricostruzione fattuale (tempi, comportamento dell'agente e reazione della vittima): una minaccia immediatamente anteriore o coeva al danneggiamento può legittimare la configurazione del reato 'con minaccia' anche in assenza di prova della strumentalità.

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