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Sentenza

Sentenza del 04/04/2023 n. 456 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha ricevuto avviso bonario per l'imposta unica relativa al 2017; ha comunicato la volontà di avvalersi della rateazione prevista dall'art. 24, comma VII, D.L. 98/2011 (conv. L.111/2011) e ha versato la prima rata con F24. ADM ha però respinto la richiesta di rateazione richiamando: a) l'eccessiva esposizione debitoria della società; b) la presunta non applicabilità della dilazione ai concessionari in quanto agenti contabili; c) problemi relativi alla fideiussione (parziale escussione e sospensione della compagnia assicuratrice). Successivamente ADM ha iscritto a ruolo le somme e notificato cartella di pagamento per complessivi €108.075. La società ha impugnato la cartella ritenendo illegittimo il ruolo per falsa applicazione/violazione di art. 24, comma VII, D.L. 98/2011 e art. 3-bis, D.lgs. 462/1997; il primo grado (CTP Bologna) ha respinto il ricorso.

La decisione

La Corte di Giustizia Tributaria d'Appello (Emilia Romagna, Sez. 8) ha riformato la sentenza di primo grado e accolto l'appello della contribuente. Il Collegio ha ritenuto arbitrarie e infondate le motivazioni del rigetto dell'ADM: la normativa sulla rateizzazione non prevede un limite massimo di indebitamento che consenta all'Ufficio di negare la dilazione; l'art. 3-bis del D.lgs. 462/97 è applicabile ai concessionari e non contiene esclusioni per la qualità di agenti contabili; la convenzione di concessione non impone l'obbligo per il concessionario di prorogare la validità delle garanzie al fine di accedere alla rateazione; il termine "possono" della norma non attribuisce discrezionalità all'Amministrazione quando siano rispettate le condizioni normative. Per tali ragioni il rigetto è stato annullato e l'appello accolto. Le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 24, comma VII, D.L. 98/2011 (conv. L. 111/2011)

    Le somme dovute ... possono essere versate ... in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo

    La Corte interpreta il 'possono' come facoltà effettiva del contribuente di accedere alla dilazione quando siano rispettate le condizioni di legge; non costituisce una discrezionalità dell'Amministrazione per negare la rateazione sulla base di un generico eccesso di indebitamento o di valutazioni non previste dalla norma.

  • art. 3-bis, comma 1, D.lgs. 462/1997

    Ritenuta applicabile ai concessionari per la raccolta delle scommesse; non contiene esclusioni legate alla qualifica di agente contabile e va coordinata con l'art. 24 del D.L. 98/2011 per la possibilità di dilazione dell'imposta unica.

  • D.lgs. n. 546/1992

    Norma procedurale richiamata per la competenza e il rito del giudizio tributario; rilevante ai fini della decisione d'appello (artt. 52 e ss. citati nel dispositivo).

Massime di principio

  • La possibilità di rateizzare l'imposta unica ai sensi dell'art. 24, comma VII, D.L. 98/2011 deve essere valutata alla luce della norma: se sono rispettate le condizioni previste, il contribuente (inclusi i concessionari) ha titolo ad accedere alla dilazione; il 'possono' normativo non autorizza automaticamente l'Amministrazione a negare la concessione senza una base normativa chiara.
  • La qualifica di 'agente contabile' del concessionario non comporta, di per sé, esclusione dall'applicabilità dell'art. 3-bis del D.lgs. 462/97 o delle disposizioni sull'eventuale rateazione dell'imposta unica, salvo che una norma primaria o un chiaro limite lo disponga espressamente.
  • La mera «rilevante esposizione debitoria» del contribuente non costituisce un criterio legale automatico per rifiutare la rateazione se la legge non prevede un parametro di indebitamento massimo; l'Ufficio deve motivare il diniego con riferimento a presupposti normativi o a condizioni oggettive previste dalla norma.
  • Problemi relativi alla validità o escussione di garanzie (fideiussioni) non autorizzano automaticamente l'Amministrazione a negare l'accesso alla rateazione, a meno che la legge o la convenzione espressamente legittimino tale collegamento; occorre verificare il contenuto della convenzione e l'effettiva sussistenza di un ostativo previsto dalla legge.
  • In presenza di contrasti giurisprudenziali sulla materia, le decisioni possono variare: è prudente documentare puntualmente il rispetto delle condizioni di legge (es. pagamento della prima rata quando richiesto), prospettare l'assenza di clausole contrattuali ostative e, se necessario, impugnare motivatamente il diniego evidenziando la mancata base normativa.
  • Se l'Amministrazione iscrive a ruolo nonostante una istanza di rateazione regolarmente presentata e con condizioni apparentemente rispettate, il contribuente può ottenere l'annullamento dell'iscrizione dimostrando l'illegittimità del rigetto; tuttavia la presenza di precedenti violazioni o di comportamenti ripetuti può influire sulla valutazione pratico-fattuale dell'Ufficio.

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