Sentenza del 04/04/2023 n. 971 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
Tributi locali (TARSU) accertamento superficie tassabile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Imposizione TARSU per gli anni 2009-2011 per differenza di superficie tassabile: il Comune ha accertato una superficie di 195,20 m² invece dei 131,00 m² dichiarati dal contribuente. L'avviso di accertamento non indicava la fonte o la prova alla base della determinazione della superficie (sopralluogo, visura, questionario allegato, ecc.), cagionando un difetto/insufficienza di motivazione. Il contribuente ha presentato ricorso; in primo grado la CTP ha accolto il ricorso. Il Comune ha appellato sostenendo che l'art.73 d.lgs.507/1993 non impone l'obbligo di sopralluogo; il contribuente ha rilevato l'assenza di produzione probatoria da parte del Comune.
La decisione
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha rigettato l'appello del Comune e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento per insufficiente motivazione ai sensi dell'art.7 comma 1 della legge n.212/2000 perché il Comune non ha indicato la fonte del dato sulla superficie. Ha inoltre precisato che la richiesta di dilazione di pagamento da parte del contribuente non equivale ad acquiescenza e che la denuncia integrativa presentata dal contribuente non sanava il vizio motivazionale dell'avviso. Il Comune è stato condannato alle spese dei due gradi di giudizio.
Norme richiamate
art. 7 comma 1, legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente)
Esige adeguata motivazione degli atti impositivi. L'omissione dell'indicazione della fonte dei dati essenziali (es. superficie tassabile) determina insufficienza di motivazione e legittima l'annullamento dell'avviso di accertamento.
art. 73 d.lgs. 15 dicembre 1993 n. 507
Attribuisce al Comune la facoltà di richiedere dati, effettuare questionari e sopralluoghi per l'accertamento TARSU e di procedere all'ispezione dei locali, anche con personale autorizzato. Non impone un obbligo generale di sopralluogo o di contraddittorio preventivo; tuttavia la facoltà esercitata deve essere documentata e supportare la motivazione dell'atto impositivo.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento che modifica la superficie dichiarata dal contribuente deve indicare chiaramente la fonte e la prova su cui si basa la nuova misura (verbale di sopralluogo, visura catastale, risposte a questionari, planimetria tecnica): l'assenza di tale indicazione rende l'atto annullabile per insufficienza di motivazione.
- Il Comune può effettuare sopralluoghi e chiedere informazioni, ma quando utilizza tali dati per aumentare la base imponibile deve produrre e motivare le evidenze in sede amministrativa o giudiziale; semplici riferimenti generici ad 'archivi' o 'questionari' senza allegati non sono sufficienti.
- La norma che attribuisce la facoltà di ispezione (art.73 d.lgs.507/1993) non esonera l'ente dall'onere di prova e di motivazione: in giudizio il Comune deve dimostrare concretamente come è pervenuto al nuovo dato metrico.
- La richiesta di dilazione del pagamento da parte del contribuente non costituisce acquiescenza all'avviso e non impedisce il ricorso; analogamente una successiva denuncia integrativa del contribuente non sanerà un avviso originariamente carente di motivazione.
- In casi simili il contribuente dovrebbe chiedere l'esplicitazione della fonte del dato contestato e, in mancanza, proporre ricorso; l'ente pubblico, per rendere resistente l'accertamento, dovrebbe allegare verbali, rapporti di sopralluogo o documentazione catastale che giustifichi la rettifica.
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