Sentenza del 04/04/2023 n. 201 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova
Riscossione e misure cautelari - fermo amministrativo - comunicazione preventiva - autoveicolo - contribuente - avvocato - natura strumentale - sussiste - misura cautelare - inapplicabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della Comunicazione preventiva di fermo amministrativo relativa all'unico autoveicolo di proprietà della ricorrente, emessa per cartelle esattoriali non pagate (importo €7.033,44). La ricorrente ha dedotto che il veicolo è strumentale all'esercizio della professione forense (pertanto escluso dal fermo ai sensi dell'art. 86 D.P.R. 602/1973), mancata motivazione della comunicazione e violazione del principio di proporzionalità.
La decisione
Il tribunale ha accolto il ricorso e ha annullato la Comunicazione preventiva di fermo amministrativo. Ha ritenuto che ai fini dell'esclusione dal fermo il bene strumentale non sia solo quello essenziale ma anche quello che assicura un esercizio piu' efficiente e proficuo dell'attività. Nel caso concreto, essendo l'autoveicolo l'unico bene del genere di proprietà e risultando inserito tra i cespiti ammortizzabili, ciò costituisce prova indiziaria adeguata della sua natura strumentale; pertanto la misura era inapplicabile. Le spese di lite sono compensate.
Norme richiamate
La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati e' avviata con comunicazione preventiva che avvisa che, in mancanza del pagamento entro 30 giorni, sara' eseguito il fermo, salvo che il debitore dimostri che il bene e' strumentale all'attivita' di impresa o della professione
La norma esclude il fermo sui beni strumentali; il giudice interpreta 'strumentale' non solo come essenziale, ma anche come bene che assicura un esercizio piu' efficiente e proficuo dell'attivita' professionale; l'iscrizione del veicolo tra i cespiti ammortizzabili costituisce prova indiziaria della strumentalita'.
art. 52, comma 1, lett. m-bis) D.L. n. 69/2013 (conv. L. n. 98/2013)
Norma che ha introdotto/modificato l'art. 86 in tema di procedura di fermo amministrativo
Rilevanza normativa dell'aggiornamento procedurale che ha posto l'onere della dimostrazione della strumentalita' nel termine di 30 giorni dalla comunicazione preventiva.
Massime di principio
- La nozione di 'bene strumentale' ai fini dell'art. 86 DPR 602/1973 e' piu' ampia della mera essenzialita': comprende anche i beni che rendono l'esercizio dell'attivita' piu' efficiente e proficuo.
- L'inserimento del veicolo tra i cespiti ammortizzabili costituisce prova indiziaria sufficiente dell'uso strumentale, soprattutto se si tratta dell'unico veicolo di proprieta'.
- Il contribuente ha l'onere di dimostrare entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva che il bene e' strumentale; tale dimostrazione puo' essere fornita con elementi indiziari rilevanti (es. registrazione contabile, uso abituale per incarichi professionali).
- L'interpretazione restrittiva dell'agente della riscossione (che ammette la strumentalita' solo se il reddito dipende direttamente dal veicolo) puo' non trovare accoglimento giudiziale; la valutazione e' caso per caso.
- La norma non richiede un rapporto di proporzionalita' tra valore del bene e credito erariale, ma argomentazioni sul principio di proporzionalita' possono essere comunque valutate dal giudice nelle circostanze concrete.
- In presenza di orientamenti contrastanti in giurisprudenza, il giudice puo' compensare le spese di lite anche se riconosce l'esistenza del credito erariale.
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