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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31551/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso prospettava due motivi: 1) vizio procedurale per presunta omessa notifica all'imputato del decreto di citazione in appello per l'udienza del 14/10/2022; 2) vizio di motivazione e errata valutazione probatoria, con la difesa che sosteneva la tesi del consumo di gruppo (quindi assenza di finalità di spaccio) in ragione della presenza di terze persone, del quantitativo contenuto di hashish e della mancata scoperta di denaro provento dello spaccio. I fatti di causa indicavano il rinvenimento, a carico dell'imputato, di 4,84 g netti di hashish (31 dosi), un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e, in perquisizione domiciliare, altra sostanza, semi e strumenti; la polizia aveva osservato comportamenti ritenuti compatibili con una cessione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha rilevato che la notifica del decreto di citazione per l'udienza del 14/10/2022 era risultata effettuata presso la Casa circondariale di Matera in data 21/07/2022, come da attestazione di ufficio matricola. Sul secondo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la censura: la Corte di legittimità non è sede per una rivalutazione globale del compendio probatorio e non ha riscontrato vizi motivazionali nella decisione impugnata; la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta congrua, logica e coerente, con corretta applicazione dei principi relativi al consumo di gruppo. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 5

    art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Rilevato come norma penale di riferimento per la detenzione di stupefacenti a fini di spaccio; la Corte ha ritenuto che gli elementi oggettivi e comportamentali (quantitativo, numero di dosi ricavabili, bilancino, materiale per il confezionamento, comportamento alla vista delle forze dell'ordine) fossero compatibili con finalità di spaccio e giustificassero la condanna ai sensi di questa norma.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 75

    art. 75 d.P.R. n. 309/1990

    Richiamata per distinguere la fattispecie penalmente rilevante dall'ipotesi amministrativa del consumo di gruppo: la Corte ha applicato i criteri secondo i quali il consumo collettivo, se sussistono certe condizioni, integra illecito amministrativo e non reato.

  • Legge 21 febbraio 2006, n. 49

    modifiche all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Richiamata in relazione all'interpretazione normativa del fenomeno del 'consumo di gruppo', precisando che le modifiche hanno circoscritto i casi in cui l'acquisto per più persone non integra reato ma illecito amministrativo, con condizioni restrittive.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Invocato per la condanna alle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale norma per imporre oneri al ricorrente.

  • Corte cost., n. 186/2000

    Richiamata con riferimento ai criteri per l'applicazione della sanzione pecuniaria e alla necessità di valutare l'eventuale assenza di colpa; la Corte ha ritenuto non sussistere assenza di colpa del ricorrente.

  • Giurisprudenza di legittimità: Sez. U, n. 25401 del 31/01/2013 (Galluccio) e Sez. 4, n. 6782 del 23/01/2014

    Sez. U, n. 25401/2013; Sez. 4, n. 6782/2014

    Richiamate come precedenti che chiariscono i presupposti del 'consumo di gruppo' non penalmente rilevante: a) l'acquirente deve essere anche assuntore; b) l'acquisto deve avvenire sin dall'inizio per conto degli altri; c) deve essere certa l'identità e la volontà manifesta dei mandanti. La Corte ha applicato questi criteri per escludere che nella specie ricorressero le condizioni per qualificare la condotta come mero consumo di gruppo.

Massime di principio

  • La Cassazione non è sede per la rivalutazione globale del materiale probatorio: censure che chiedono una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili se non indicano vizi specifici di motivazione.
  • Per escludere finalità di spaccio e qualificare la condotta come consumo di gruppo, è necessario dimostrare che sin dall'inizio l'acquisto sia avvenuto per conto di altri e che siano individuabili i mandanti e la loro volontà manifesta; la mera presenza di altre persone e un quantitativo limitato di droga non sono di per sé decisivi.
  • Gli elementi tipici che possono far ritenere finalità di spaccio comprendono: quantità delle dosi ricavabili, bilancino di precisione con display acceso, materiale per il confezionamento, comportamento evasivo o di cessione alla vista degli agenti; la presenza di questi elementi pesa nella valutazione del giudice di merito.
  • Sul piano processuale, la notifica del provvedimento all'imputato detenuto presso la casa circondariale è valida se risultante dagli atti (attestazione dell'ufficio matricola); contestazioni generiche sulla notifica vanno documentate.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile la parte può essere condannata alle spese e a sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo che risulti assenza di colpa.

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