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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38851/2022 del 14/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Potenza del 18/05/2022 che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di correzione di errore materiale proposta da Mario Altieri sull'ordinanza del 12/12/2018. L'ordinanza del 12/12/2018 aveva concesso una riabilitazione parziale, limitata alle condanne ricomprese in un provvedimento di cumulo (indicato nel testo del provvedimento come del 13/10). Altieri sosteneva che il riferimento al cumulo di quella data fosse una svista e chiedeva che la riabilitazione fosse estesa alle condanne confluite invece nel provvedimento di cumulo dell'11/04/2014. Il Tribunale aveva ritenuto invece che non vi fosse errore materiale: la mancata riabilitazione per le condanne successive era dovuta al fatto che per quelle condanne risultava applicata la recidiva qualificata (art. 99, comma 4 c.p.) e non era quindi decorso il termine minimo di otto anni previsto dall'art. 179 c.p.; perciò era stata disposta una riabilitazione limitata alle sole condanne per le quali il termine era decorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo (che negava la possibilità di riabilitazione parziale) alla luce della giurisprudenza che ammette la riabilitazione limitata a singole sentenze per le quali sia decorso il termine di cui all'art. 179 c.p. Ha inoltre ritenuto inammissibile la richiesta di correzione dell'errore materiale in quanto la correzione proposta avrebbe comportato una modificazione essenziale dell'atto in violazione dell'art. 130 c.p.p. e avrebbe di fatto consentito di ottenere, senza impugnazione, una decisione incompatibile con la legge (concessione di riabilitazione per una condanna prima del decorso del termine previsto). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 130 cod. proc. pen.

    La correzione di errori materiali non può essere utilizzata per modificare essenzialmente l'atto o per ottenere una riforma surrettizia della decisione senza il necessario procedimento di impugnazione.

  • art. 179 cod. pen.

    Stabilisce i termini minimi di decorso per poter ottenere la riabilitazione; quando è applicabile la recidiva qualificata il termine di otto anni non è ancora decorso e pertanto la riabilitazione non può essere concessa per quelle condanne.

  • art. 178 cod. pen.

    Norma sul cumulo delle pene; la Corte sottolinea che la presenza di un provvedimento di cumulo non impedisce al Tribunale di sorveglianza di pronunciarsi parzialmente sulla riabilitazione per le sole condanne per le quali sia decorso il termine previsto.

  • art. 99, comma 4 cod. pen.

    Applicazione della recidiva qualificata che incide sul decorso dei termini per la riabilitazione (aumenta i requisiti temporali), giustificando la mancata concessione della riabilitazione per alcune condanne.

  • art. 683 cod. proc. pen.

    Richiama il principio che il Tribunale di sorveglianza deve decidere sulla base della richiesta dell'interessato; non impedisce però che la decisione sia resa in modo parziale rispetto alla domanda.

Massime di principio

  • La riabilitazione può essere concessa parzialmente: il Tribunale può pronunciare la riabilitazione solo per le singole condanne per le quali sia decorso il termine previsto dall'art. 179 c.p., anche se esistono altre condanne successive nel casellario.
  • La correzione di un "errore materiale" ai sensi dell'art. 130 c.p.p. non è ammessa quando la rettifica comporterebbe una modificazione essenziale dell'atto o mirerebbe a ottenere una decisione diversa che, per legge, richiederebbe un'impugnazione; non può essere usata per aggirare i rimedi processuali ordinari.
  • La presenza di un provvedimento di cumulo non impedisce lo scorporo ai fini della riabilitazione: il cumulo amministrativo delle pene non obbliga il giudice a concedere la riabilitazione in modo unitario se, per alcune componenti, non è decorso il termine richiesto.
  • La nullità per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato si verifica soprattutto in caso di provvedimento ultra petita; l'accoglimento parziale di una domanda non è di per sé violazione del principio della domanda.
  • Se per talune condanne è stata accertata recidiva qualificata, il termine per la riabilitazione decorre più tardi e il richiedente non potrà ottenere la riabilitazione per quelle condanne fino al rispetto dei termini di legge.

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