Cassazione Penale, Sentenza n. 17190/2023 del 26/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio/assenza della motivazione, con particolare censura dell'aggravante ex art. 625 n.2 c.p. (si contestava l'assenza di prova che gli imputati avessero effettivamente avuto accesso al cassetto contenente le chiavi e l'assenza di segni di effrazione/danneggiamento); inoltre censura del diniego di applicazione dell'art. 131‑bis c.p., la cui concessione era stata chiesta dalla difesa subordinatamente alla riqualificazione del fatto ex art. 626 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nel resto e lo ha accolto soltanto con riferimento alla valutazione della applicabilità dell'art. 131‑bis c.p. (annullamento limitato a tale punto). Ha ritenuto invece infondato il motivo relativo all'aggravante ex art. 625 n.2 c.p., confermando che il danneggiamento della "black box" realizzato materialmente dal coimputato si estende per concorso morale anche al DI MENTO. Per l'art. 131‑bis la sentenza è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina affinché esegua un nuovo giudizio sull'offensività del fatto alla luce dei nuovi parametri normativi introdotti dalla riforma entrata in vigore il 30/12/2022.
Norme richiamate
La norma, come modificata dalla riforma, è applicabile ai reati con pena minima pari o inferiore a due anni (non più collegata al limite massimo), consente al giudice di considerare anche la condotta successiva al reato e avendo natura sostanziale deve trovare applicazione retroattiva rispetto a fatti commessi prima dell'entrata in vigore se più favorevole.
Aggravante collegata al furto con effrazione o con danneggiamento dell'oggetto deputato alla custodia; la Corte territoriale ha ritenuto integrata l'aggravante in quanto è stato accertato il danneggiamento della black box e tale danno è imputabile anche a chi ha concorso moralmente alla sua realizzazione.
Norma richiamata dalla difesa per una diversa qualificazione giuridica del fatto; la valutazione della possibile riqualificazione è rilevante ai fini della richiesta di applicazione dell'art. 131‑bis.
Principio di applicazione della legge penale più favorevole: la modifica sostanziale favorevole (come quella all'art. 131‑bis) si applica anche a fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore.
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
Per censurare la motivazione ritenendola illogica occorre dimostrare un'illogicità manifesta; la semplice reiterazione di argomentazioni già rigettate in sede di merito o critiche non sufficientemente specifiche non è idonea a fondare il ricorso per cassazione.
Dispone l'entrata in vigore della riforma che ha modificato l'art. 131‑bis; il termine indicato (30/12/2022) è utilizzato per stabilire la decorrenza degli effetti della norma novellata.
art. 1, c.1, lett. c), n.1) d.lgs. n. 150/2022
Riferimento legislativo alla modifica normativa che ha ampliato l'ambito applicativo dell'art. 131‑bis; indicato dalla Corte come fonte della riforma valutata nel giudizio.
Massime di principio
- Il danno causato da un coautore a un dispositivo di sicurezza può legittimare l'aggravante anche per chi ha concorso moralmente: l'aggravante si estende ai correità che abbiano aderito consapevolmente alla condotta dannosa, anche se non materialmente autori del gesto.
- La riforma dell'art. 131‑bis, avendo natura sostanziale e introducendo soglie più favorevoli, va applicata retroattivamente ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore se ciò risulta più favorevole all'imputato; il giudice di merito deve quindi riesaminare la offensività della condotta secondo i nuovi parametri.
- Dopo la riforma, l'applicabilità dell'art. 131‑bis non è più ancorata al massimale edittale ma alla pena minima: il giudice deve valutare la rilevanza di tale causa di non punibilità anche per reati precedentemente esclusi per ragioni di massimale.
- Per censurare la motivazione in Cassazione (art. 606, lett. e) c.p.p.) è necessario dimostrare un'illogicità manifesta; mere ripetizioni di argomentazioni già esaminate in sede di merito o critiche generiche sono inidonee.
- In presenza di modifiche legislative favorevoli intervenute dopo la sentenza di merito, il ricorso in Cassazione può ottenere un annullamento parziale e il rinvio limitato al nuovo esame delle questioni correlate all'applicazione della norma novellata, lasciando inalterate le altre statuizioni non toccate dalla riforma.
- Strategia difensiva consigliata: nelle richieste di non punibilità ex art. 131‑bis chiedere espressamente la riqualificazione del fatto, argomentare specificamente l'applicazione della causa e fornire elementi sul minor offensività e sulla condotta successiva al reato, evitando critiche meramente reiterative della motivazione.
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