Cassazione Penale, Sentenza n. 17187/2022 del 03/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione e violazione di legge relativamente al reato di omesso versamento IVA (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000). Il ricorrente ha dedotto che una crisi di liquidità aziendale e lo stato di necessità avrebbero escluso il dolo o comunque giustificato l'inadempimento, richiamando un orientamento di legittimità (Cass. n. 42522/2019). Ha inoltre lamentato che la Corte d'appello non abbia valutato adeguatamente la documentazione probatoria prodotta e non abbia riconosciuto le circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per genericità, ritenendo che le critiche fossero più articolate in fatto che in diritto. Ha confermato che la Corte d'appello ha correttamente valutato la prova e motivato la decisione: la crisi di liquidità non è stata provata e non assume rilievo come causa di forza maggiore essendo mancata la documentazione e la dimostrazione di strategie organizzative poste in essere per fronteggiarla. Sul punto la Cassazione ha richiamato la giurisprudenza che esclude la forza maggiore quando la mancanza di provvista dipende da scelte imprenditoriali. Ha altresì ritenuto legittimo il rigetto delle attenuanti generiche in considerazione dell'ingente ammontare evaso (oltre 1 milione di euro) e dell'assenza di adempimenti tardivi o parziali. Di conseguenza il ricorso è respinto, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norma contestata per omesso versamento dell'IVA; la Corte ha confermato la qualificazione del reato e l'applicazione della pena senza rilevare vizi di diritto nella sua applicazione
Riferimento allo stato di necessità: la Corte ha ritenuto che lo stato di necessità o la crisi non fossero provati in termini da escludere il dolo o far configurare una causa di giustificazione
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per il limite motivazionale delle doglianze in Cassazione; il ricorso è stato considerato formulato nei limiti necessari previsti dalla norma
Norma richiamata per la condanna al pagamento in favore della Cassa delle Ammende a carico del ricorrente
Cass. n. 42522/2019 (giurisprudenza citata dal ricorrente)
Men- zionata dal ricorrente come orientamento favorevole all'esclusione del dolo in caso di crisi di liquidità; la Corte ha ritenuto che tale principio non fosse applicabile al caso concreto per mancanza di prova della crisi e perché la giurisprudenza di legittimità esige prova stringente della forza maggiore
Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014 (Schirosi)
Giurisprudenza richiamata che esclude la forza maggiore quando la mancanza della provvista è conseguenza di scelte di politica imprenditoriale volte a fronteggiare la crisi di liquidità
Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019 (Dulan Cristian)
Principio richiamato sulla declaratoria di rifiuto delle attenuanti generiche quando la motivazione del rigetto sia adeguata e fondata sulla gravità del fatto
Massime di principio
- La sola situazione di difficoltà economica o di crisi di liquidità non esclude automaticamente il dolo fiscale: il ricorrente deve provare in modo preciso e documentato che la crisi costituiva una causa di forza maggiore, ossia eventi non imputabili e non controllabili dall'imprenditore.
- La prova della crisi deve comprendere documentazione contabile, piani o strategie organizzative adottate per fronteggiarla e dimostrazione che non vi furono possibilità concrete e tempestive di adempiere agli obblighi fiscali.
- In tema di attenuanti generiche, l'entità del danno o dell'evasione e l'assenza di adempimenti successivi o parziali pesano negativamente: anche condizioni personali o aziendali difficili possono non essere ritenute sufficienti a mitigare la pena se la gravità del reato è elevata.
- In Cassazione non possono essere rimesse questioni puramente probatorie o di fatto se la motivazione di merito appare congrua; i reinvii per vizi di fatto sono difficili salvo palese illogicità o contraddizione nella motivazione.
- Per opporsi efficacemente a una condanna per omesso versamento IVA occorre proporre censure di diritto ben circostanziate o provare puntualmente, in primo e secondo grado, l'impossibilità materiale dell'adempimento e le relative cause esterne all'attività imprenditoriale.
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