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Sentenza

Sentenza n. 159/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento 1) del provvedimento di diniego all’istanza di occupazione di suolo pubblico (Codice 00002720220306/15898/17194, prot. n. 131479/2022 del 06/03/2022), assunto dal Comune di Milano – Direzione Specialistica Autorizzazioni e Concessioni – SUAP e Area Pubblicità e Occupazione Suolo, in data 4 aprile 2024 (doc. 1), notificato a Vinattieri s.r.l. (già Procacci s.r.l.) in pari data e mai notificato a Garibaldi 79 s.r.l.; nonché, per quanto occorrer possa: 2) del parere negativo rilasciato dalla Polizia Locale, richiamato nel provvedimento gravato sub 1, di estremi ignoti, allo stato non conosciuto; 3) dell’atto prot. n. 314671/2022 del 07/06/2022 di comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10bis, L. n. 241/1990 e ss.mm. all’accoglimento dell’istanza di occupazione di suolo pubblico (doc. 2) notificato a Vinattieri s.r.l. (già Procacci s.r.l.) in pari data e mai notificato a Garibaldi 79 s.r.l.; 4) ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202401291

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego dell'istanza di occupazione di suolo pubblico, unitamente agli atti presupposti, tra cui il parere negativo della Polizia Locale e la comunicazione dei motivi ostativi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le società ricorrenti hanno impugnato il diniego del Comune di Milano all'istanza di occupazione di suolo pubblico, deducendo plurimi profili di illegittimità, non ulteriormente specificati nel testo della sentenza, anche con riferimento al parere negativo della Polizia Locale e alla comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990. Dopo il rigetto della domanda cautelare, le ricorrenti hanno depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso e di sopravvenuta carenza di interesse, subordinandola alla compensazione integrale delle spese; il Comune ha aderito alla richiesta di compensazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 84, comma 4, c.p.a. La dichiarazione di rinuncia non era stata notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza, come richiesto dall'art. 84, comma 3, c.p.a.; pertanto non poteva determinare l'estinzione del giudizio. Tuttavia, unitamente al comportamento processuale delle parti, essa costituiva un argomento univoco per ritenere sopravvenuto il difetto di interesse alla decisione. Le spese sono state integralmente compensate in considerazione dell'andamento della vicenda e della concorde richiesta delle parti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza

    La mancata osservanza della formalità impedisce di pronunciare l'estinzione del giudizio per rinuncia.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    il giudice, anche in assenza di detta formalità, [può] desumere dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa

    Anche una rinuncia non notificata ritualmente può fornire elementi probatori sufficienti per dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato quale base normativa della comunicazione dei motivi ostativi impugnata, senza essere oggetto di esame nel merito.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso non notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza non consente di dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 84 c.p.a.; può tuttavia costituire, insieme al comportamento processuale delle parti, prova della sopravvenuta carenza di interesse e fondare la dichiarazione di improcedibilità.
  • La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse presuppone che dal comportamento processuale della parte ricorrente emergano elementi univoci incompatibili con la persistenza dell'interesse alla decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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