Cassazione Penale, Sentenza n. 24707/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a un condannato con sentenza del 25 giugno 2010 per il reato di cui all'art. 367 c.p., ritenendo integrati due distinti presupposti: da un lato, la revoca ex art. 168, comma 3, c.p. per l'asserita terza concessione del beneficio in presenza di causa ostativa; dall'altro, la revoca ex art. 165 c.p. per il mancato adempimento dell'obbligo, imposto in sentenza, di pubblicare il dispositivo della decisione sul quotidiano indicato. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo, con il primo motivo, violazione di legge perché la precedente concessione della sospensione sarebbe stata solo la seconda e non la terza, sicché la revoca per causa ostativa sarebbe illegittima; con il secondo motivo, violazione di legge per avere il giudice ritenuto non adempiuto l'obbligo di pubblicazione senza considerare che l'inadempimento sarebbe dipeso dall'impossibilità economica di sostenere il costo richiesto dalla concessionaria del quotidiano. In sede di legittimità ha inoltre prodotto documentazione reddituale e patrimoniale per dimostrare l'inesigibilità dell'obbligo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la revoca della sospensione condizionale per mancato adempimento della condizione ha natura dichiarativa e richiede di verificare soltanto l'eventuale assoluta impossibilità/inesigibilità dell'adempimento. Nel caso concreto, il giudice dell'esecuzione aveva già escluso tale inesigibilità sulla base degli atti; le ulteriori certificazioni prodotte in cassazione non potevano essere valutate perché si tratta di documenti nuovi, non producibili nel giudizio di legittimità. Assorbito quindi il primo motivo, poiché l'ordinanza era sorretta da doppia motivazione autonoma e sufficiente; anche eliminando la parte censurata dal primo motivo, il provvedimento sarebbe comunque rimasto sorretto dall'altra ratio.
Norme richiamate
La revoca della sospensione condizionale può essere disposta quando il beneficio sia stato concesso in presenza di cause ostative; nel caso concreto tale ratio era una delle due basi dell'ordinanza impugnata.
La sospensione condizionale può essere subordinata all'adempimento di un obbligo; il suo mancato adempimento legittima la revoca, salvo che sia provata l'assoluta impossibilità o inesigibilità dell'adempimento.
Norma del reato oggetto della sentenza di condanna presupposta, richiamata solo per individuare il titolo della condanna esecutiva.
Nel giudizio di impugnazione consente la proposizione di motivi nuovi, non la produzione di documenti nuovi in cassazione.
Nel giudizio di legittimità non consente la produzione di documenti nuovi, ma solo la formulazione di motivi nuovi nei limiti consentiti.
In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena per mancato adempimento della condizione ha natura dichiarativa: il giudice deve accertare il fatto oggettivo dell'inadempimento e, solo se dedotto e provato, verificare se l'adempimento fosse assolutamente impossibile o inesigibile per il condannato.
- Ai fini della revoca per inosservanza della condizione, non basta allegare una generica difficoltà economica; occorre dimostrare una vera impossibilità di adempiere, valutabile sulla base di elementi concreti e attendibili.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito introdurre documenti nuovi per contestare l'apprezzamento compiuto dal giudice di merito; la deduzione può riguardare motivi nuovi, non nuovi mezzi documentali.
- Quando la decisione impugnata è sorretta da doppia motivazione autonoma e sufficiente, l'infondatezza o l'inammissibilità di una sola censura non conduce all'annullamento se l'altra ratio rimane intatta e idonea a reggere il provvedimento.
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