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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28118/2022 del 27/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle entrate ha disconosciuto a una società svizzera, operante come tour operator, la detrazione dell'IVA assolta in Italia per l'acquisto di servizi di autonoleggio destinati a pacchetti turistici venduti a clienti non residenti in Italia. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società, ma la CTR del Lazio, accogliendo l'appello dell'Ufficio, ha ritenuto applicabile l'art. 74-ter d.P.R. n. 633/1972 anche alle agenzie di viaggio stabilite fuori dall'Unione europea, in forza dell'art. 55 d.l. n. 69/2013, interpretato come norma di interpretazione autentica. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 10 L. n. 212/2000 e del principio unionale di legittimo affidamento, sostenendo che aveva operato in buona fede sulla base della prassi amministrativa e della risoluzione n. 62/E del 1999; (2) violazione dell'art. 74-ter d.P.R. n. 633/1972, dell'art. 310 della direttiva 2006/112/CE e dell'art. 3, par. 2, della direttiva 86/560/CEE, assumendo che il regime speciale non sarebbe applicabile a operatori senza operazioni attive in Italia o nell'Unione; (3) violazione degli artt. 2, 3, 41, 53, 97 e 111 Cost. e dell'art. 1, comma 3, L. n. 212/2000, perché l'art. 55 d.l. n. 69/2013 sarebbe retroattivo e non interpretativo, con lesione di uguaglianza, capacità contributiva, certezza del diritto e affidamento.

La decisione

La Corte ha esaminato unitariamente i motivi e li ha ritenuti tutti infondati. Ha escluso la configurabilità di un legittimo affidamento tutelabile, rilevando che alla società non era stato erogato alcun rimborso definitivamente consolidato e che, comunque, già la risoluzione n. 141/E del 2004 aveva espresso l'orientamento dell'Amministrazione nel senso della non detraibilità/non rimborsabilità. Ha poi confermato che l'art. 55 d.l. n. 69/2013 è norma di interpretazione autentica dell'art. 74-ter d.P.R. n. 633/1972 e che il regime speciale IVA delle agenzie di viaggio si applica anche alle agenzie stabilite fuori dall'Unione europea, in coerenza con l'art. 310 della direttiva 2006/112/CE. Ha quindi rigettato il ricorso, compensando le spese di lite per giusti motivi e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 74-ter d.P.R. n. 633/1972

    La norma sul regime speciale delle agenzie di viaggio va interpretata nel senso della non rimborsabilità/non detraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi a diretto vantaggio dei viaggiatori, anche quando l'agenzia sia stabilita fuori dall'Unione europea.

  • art. 55 d.l. n. 69/2013, conv. in L. n. 98/2013

    "l'articolo 74-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che l'imposta assolta ... non è rimborsabile"

    È norma di interpretazione autentica, retroattiva nei limiti della sua funzione chiarificatrice, finalizzata a precisare che il divieto di rimborso opera anche per le agenzie di viaggio stabilite fuori dall'Unione europea.

  • art. 310 direttiva 2006/112/CE

    Gli importi IVA imputati all'agenzia di viaggio per operazioni a diretto vantaggio del viaggiatore non sono né detraibili né rimborsabili in alcuno Stato membro; la norma unionale fonda la disciplina interna interpretata dall'art. 55 d.l. n. 69/2013.

  • art. 3, par. 2, direttiva 86/560/CEE

    Richiamata dalla ricorrente a sostegno della tesi della non applicabilità del regime speciale, ma ritenuta non idonea a scardinare la disciplina interpretata dalla Corte.

  • art. 10 L. n. 212/2000

    La tutela dell'affidamento può operare solo nei casi tipizzati e, in materia tributaria, non consente di sottrarsi al pagamento del tributo dovuto sulla base di una prassi amministrativa illegittima o superata.

  • artt. 2, 3, 41, 53, 97, 111 Cost.

    Le censure costituzionali sulla retroattività della norma sono respinte perché l'intervento interpretativo è giustificato da ragioni di certezza del diritto, coordinamento con il diritto unionale e parità di trattamento.

  • art. 1, comma 3, L. n. 212/2000

    Richiamato quale parametro di legittimità della disciplina retroattiva, ma non ritenuto violato nel caso concreto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel regime speciale IVA delle agenzie di viaggio, l'imposta assolta sugli acquisti effettuati da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori non è detraibile né rimborsabile, in coerenza con la disciplina unionale, anche se l'operatore è stabilito fuori dall'Unione europea.
  • La norma interna che chiarisce retroattivamente l'ambito applicativo di un regime fiscale speciale può essere qualificata come interpretativa quando mira a risolvere un'obiettiva incertezza normativa e ad allineare l'ordinamento interno al diritto dell'Unione.
  • La tutela del legittimo affidamento in materia tributaria non consente, di regola, di opporsi al pagamento del tributo dovuto sulla base di una circolare o prassi amministrativa erronea; al più può incidere su sanzioni e interessi, salvo casi tipizzati di affidamento consolidato o di obiettiva incertezza normativa.
  • Il legittimo affidamento non può fondarsi su una prassi amministrativa illegittima o contrastante con la corretta interpretazione della norma; in assenza di un rimborso definitivamente erogato e consolidato, non sorge un affidamento idoneo a impedire il recupero del tributo.
  • L'eventuale retroattività di una norma di interpretazione autentica è compatibile con Costituzione e diritto convenzionale quando sia giustificata da esigenze di certezza del diritto, tutela dell'eguaglianza e coerenza dell'ordinamento con i principi unionale applicabili.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRimborsi
RamiTributi
IstitutiTutela del legittimo affidamentoBuona fede e correttezza

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