Cassazione Penale, Ordinanza n. 01241/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per un furto in abitazione/privata dimora consumato in un cortile condominiale, con impossessamento di due biciclette e rottura del lucchetto/catena di una di esse, in continuazione tra più azioni esecutive. Con il primo motivo ha contestato l'applicazione dell'aggravante della violenza sulle cose, deducendo carenza o contraddittorietà della prova: le immagini del sistema di videosorveglianza non avrebbero consentito di vedere chiaramente il momento della manomissione del catenaccio; inoltre ha sostenuto l'inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dall'indagato ai sensi dell'art. 350, ultimo comma, c.p.p., perché rese quando era già stato individuato come autore dei furti e senza le dovute garanzie difensive, oltre che contrastanti con la versione della persona offesa. Con il secondo motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio, ritenendo eccessivo lo scostamento dal minimo edittale della pena pecuniaria nonostante le sue condizioni economiche.
La decisione
La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati. Ha affermato che, nel giudizio abbreviato, sono utilizzabili le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta a indagini nell'immediatezza dei fatti, purché verbalizzate in un atto sottoscritto dal dichiarante; tale principio è stato richiamato come conforme a giurisprudenza consolidata. Ha inoltre reputato immune da vizi logici la motivazione della sentenza impugnata sulle immagini di videosorveglianza e sulle dichiarazioni della persona offesa, ritenendo correttamente accertata l'aggravante e congruamente motivato lo scostamento dal minimo edittale per la sola pena pecuniaria, giustificato dalla non marginale rilevanza economica delle biciclette sottratte. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 81, 624-bis e 625, comma 1, n. 2 c.p.
Richiamati quali disposizioni incriminatrici e circostanza aggravante relative al fatto di furto contestato, commesso con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e con violenza sulle cose.
art. 350, ultimo comma, c.p.p.
Le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta a indagini nell'immediatezza dei fatti sono ritenute utilizzabili, nel giudizio abbreviato, se verbalizzate in un atto sottoscritto dal dichiarante.
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato nell'immediatezza dei fatti sono utilizzabili come fonte di prova purché siano verbalizzate in un atto sottoscritto dal dichiarante.
- La censura sull'aggravante della violenza sulle cose è infondata quando la motivazione di merito è logicamente coerente e sorretta da plurime fonti probatorie, anche se le immagini di videosorveglianza non consentono una percezione nitida di ogni fase dell'azione.
- Il discostamento dal minimo edittale della pena pecuniaria è legittimo se il giudice lo motiva in relazione alla concreta offensività del fatto e al valore economico del bene sottratto.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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