Cassazione Penale, Sentenza n. 35360/2022 del 22/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva concesso liberazione anticipata per il periodo 19/4/2016-19/4/2019 ma l'aveva negata per il periodo 19/4/2014-19/4/2016 ritenendo che la sua partecipazione al reato associativo ex art.416-bis fosse perdurata fino alla sentenza di primo grado (21/11/2015). Il ricorso contestava la motivazione del Tribunale, sostenendo che non vi erano elementi probatori della prosecuzione della condotta oltre il 19/4/2014 e, in subordine, che l'eventuale persistenza poteva essere dimostrata al massimo fino al 21/11/2015, non fino al 19/4/2016.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che il Tribunale di sorveglianza ha applicato erroneamente il principio relativo alle contestazioni "aperte" nei reati permanenti: non è sufficiente richiamare astrattamente la formulazione "fino alla data della sentenza" per ritenere provata la persistenza della condotta. Il giudice di merito doveva verificare, sulla base della motivazione delle sentenze di merito e degli atti processuali (compresa la memoria difensiva), le date concrete entro le quali le condotte imputate sono da considerarsi concluse. Mancando tale verifica e non avendo il Tribunale confutato le argomentazioni difensive, la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli per nuovo giudizio, conformemente ai principi di diritto esposti.
Norme richiamate
Norma che disciplina la liberazione anticipata; la Corte richiede che la concessione sia fondata su comportamenti concreti del detenuto e non su automatismi collegati alla sola pronuncia della condanna
Norma che disciplina il reclamo contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza; utilizzata come rimedio esperito per contestare il provvedimento reiettivo
Delitto di associazione di tipo mafioso: la Corte precisa che, in caso di contestazione 'aperta' della partecipazione (senza data di cessazione indicata), non può presumersi automaticamente la persistenza fino alla sentenza; è necessario che la persistenza sia specificamente accertata
artt. 3, 13, 27 e 117, comma 1, Cost.
Richiamati dal ricorrente quale quadro costituzionale relativo ai diritti personali e alla giurisdizione; la Corte richiama principi di tutela della libertà personale e della corretta applicazione delle garanzie processuali nel giudizio esecutivo
Massime di principio
- La mera formulazione dell'accusa in termini "fino ad oggi" o "tuttora" non consente di dedurre automaticamente che la condotta illecita sia perdurata fino alla sentenza: il giudice deve verificare e motivare in base alle risultanze processuali le date di cessazione delle condotte.
- In caso di contestazione c.d. aperta, l'onere di provare che la condotta è perdurata fino a un dato momento grava sull'accusa; il giudice di merito deve espressamente valutare la motivazione della sentenza di condanna per individuare le date cui ricondurre i comportamenti addebitati.
- Per la concessione della liberazione anticipata si richiede la valutazione di comportamenti concreti e rieducativi del detenuto: non sono ammessi automatismi derivanti dalla sola condanna o dalla formulazione dell'imputazione.
- Se il giudice di merito non affronta o non confuta le argomentazioni difensive rilevanti (es. memorie che documentano conversazioni o eventi che indicano cessazione della condotta), la motivazione è carente e il provvedimento è annullabile.
- Nel caso di accertata cessazione della partecipazione associativa in data anteriore alla sentenza, il periodo utile per la liberazione anticipata va calcolato a partire da quella data effettiva, e non automatica-mente retrodatato o esteso fino alla sentenza senza prova specifica.
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