Cassazione Penale, Ordinanza n. 19581/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La decisione riguarda tre ricorsi per cassazione proposti avverso una sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva affermato la responsabilità degli imputati per il delitto di rapina, con conseguente condanna. Due ricorrenti contestavano, con un unico motivo, la motivazione sulla responsabilità, lamentando l'illogicità del ragionamento probatorio e un diverso apprezzamento dell'attendibilità della persona offesa. Il terzo ricorrente deduceva, da un lato, l'inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e l'insufficienza degli elementi a fondare la responsabilità; dall'altro, contestava il giudizio di comparazione tra circostanze, chiedendo la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, e inoltre censurava la mancata revoca della provvisionale immediatamente esecutiva. La Corte di cassazione ha ritenuto tutte le doglianze inammissibili o comunque manifestamente infondate, perché sollecitavano una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità, mentre la sentenza impugnata era sorretta da motivazione logica, lineare e corroborata da plurimi riscontri.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rilevando che le censure miravano in sostanza a ottenere una diversa valutazione delle prove e dell'attendibilità della persona offesa, attività non consentita in cassazione se la motivazione di merito è esente da vizi logici. Ha inoltre affermato che il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti è espressione di valutazione discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo per illogicità manifesta o arbitrio, e che la statuizione sulla provvisionale non è impugnabile con ricorso per cassazione. Ai ricorrenti sono state poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
è il delitto per cui è stata affermata la responsabilità degli imputati, indicato nel testo come rapina
richiamato indirettamente per le attenuanti generiche oggetto di comparazione con le aggravanti
richiamato indirettamente per il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti
non citato espressamente nel testo; non inserito
impone, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, applicata nel dispositivo
presupposto implicito dei motivi di ricorso per cassazione, tutti ricondotti a censure di legittimità sulla motivazione
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante un raffronto con modelli di ragionamento esterni
la Cassazione non può rivalutare il merito né sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di fatto
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
la soluzione dell'equivalenza tra circostanze può essere giustificata se ritenuta la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto
il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti è discrezionale e non sindacabile se sorretto da motivazione non illogica
Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio
non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale
la provvisionale ha natura discrezionale e meramente delibativa, insuscettibile di autonomo ricorso per cassazione
Sez. 2, n. 49016 del 06/11/2014, Patricola
non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale
conferma l'inammissibilità del sindacato di legittimità sulla provvisionale
Sez. 5, n. 5001 del 17/01/2007, Mearini
non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale
conferma il carattere non definitvo e non autonomamente ricorribile della provvisionale
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito rivalutare l'attendibilità delle fonti di prova né sostituire il proprio giudizio a quello del giudice di merito quando la motivazione impugnata sia logica, coerente e sorretta da riscontri.
- La censura di illogicità della motivazione non può tradursi in una mera contrapposizione tra diverse letture del materiale probatorio o in un raffronto con modelli argomentativi astratti esterni alla decisione.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti è espressione di discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se non è arbitrario, manifestamente illogico o privo di sufficiente motivazione.
- La statuizione sulla concessione e sulla quantificazione della provvisionale ha natura discrezionale e meramente delibativa e non è autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma prevista a favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 26 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19507/2025 del 26/05/2025
- ordinanza_penale · 26 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19508/2025 del 26/05/2025
- ordinanza_penale · 26 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19509/2025 del 26/05/2025
- ordinanza_penale · 26 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19510/2025 del 26/05/2025
- ordinanza_penale · 26 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19511/2025 del 26/05/2025
- ordinanza_penale · 26 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19512/2025 del 26/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →