Cassazione Penale, Sentenza n. 27223/2022 del 14/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il detenuto aveva chiesto l'ottemperanza all'ordinanza del 12/02/2021 che gli consentiva, per il mese di giugno 2021, un colloquio in videochiamata con la sorella. Il Magistrato di sorveglianza, con decreto del 05/05/2021, dichiarò inammissibile il reclamo per ottemperanza perché sul medesimo provvedimento del 12/02/2021 pendeva reclamo proposto dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria davanti al Tribunale di sorveglianza, con udienza fissata il 24/06/2021. Gallico ha impugnato tale decreto in Cassazione deducendo violazioni di norme procedurali e sostenendo che la mera proposizione del reclamo amministrativo non sospendeva l'esecuzione dell'ordinanza senza un decreto espresso di sospensione.
La decisione
La Corte ha ritenuto che, all'atto dell'emissione del provvedimento del 05/05/2021, sussisteva la pendenza dell'impugnazione proposta dall'Amministrazione e che, per tale ragione, non sussistevano le condizioni per l'accoglimento del reclamo per ottemperanza. Pertanto il ricorso per cassazione è stato dichiarato manifestamente infondato e inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; non è stata irrogata somma alla Cassa delle ammende per particolarità della questione.
Norme richiamate
art. 666, comma 2, codice di procedura penale
Disciplina i limiti di ammissibilità del reclamo per ottemperanza: la pendenza di impugnazione davanti al Tribunale di sorveglianza escludeva, nelle circostanze, la possibilità di accogliere il reclamo per ottemperanza
art. 35-bis, quinto comma, ordinamento penitenziario (L. 26 luglio 1975, n. 354)
Consente all'interessato o al difensore munito di procura speciale di chiedere l'ottemperanza al magistrato di sorveglianza per provvedimenti non eseguiti; il giudice osserva poi le disposizioni degli artt. 666 e 678 c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. b) e c), e comma 3, codice di procedura penale
Norme richiamate nel ricorso e applicate per valutare i motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile ai sensi del comma 3
art. 616, codice di procedura penale
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, misura applicata dalla Corte
art. 678, codice di procedura penale
Richiamato come parte delle disposizioni da osservare in materia di ottemperanza; conferma il quadro procedurale applicabile alle istanze di esecuzione dei provvedimenti penitenziari
art. 127, comma 8, codice di procedura penale
Richiamato dal ricorrente tra le pretesi violazioni; dalla motivazione non emerge che la Corte abbia ritenuto violata tale norma, essendo stata ritenuta corretta la declaratoria di inammissibilità in ragione della pendenza dell'impugnazione
Massime di principio
- La proposizione di un'impugnazione avverso un'ordinanza che autorizza misure come i colloqui in videochiamata può ostare all'accoglimento di una successiva istanza di ottemperanza: la pendenza dell'impugnazione presso il Tribunale di sorveglianza costituisce motivo di inammissibilità dell'istanza di ottemperanza salvo che non sia intervenuto un decreto che sospenda l'efficacia dell'impugnazione
- Per chiedere l'ottemperanza ai sensi dell'art. 35-bis è necessario rispettare le condizioni procedurali previste dagli artt. 666 e 678 c.p.p.; richieste evidentemente precluse o inammissibili per pendenza di impugnazioni verranno rigettate
- Il richiedente dovrebbe documentare che non sussistono impugnazioni pendenti o che, se pendono, non incidono sull'esecuzione (ad esempio producendo un decreto di sospensione dell'appello), per evitare che il reclamo venga dichiarato inammissibile
- Non è sufficiente affermare che la mera proposizione del reclamo amministrativo non sospende l'esecuzione: bisogna verificare la concreta situazione processuale e la presenza/assenza di provvedimenti che sospendano l'esecuzione dell'ordinanza
- In Cassazione i ricorsi manifestamente infondati sono dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; ciò comporta anche la condanna alle spese processuali
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27187/2022 del 14/07/2022
- Sentenza penale · 14 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27188/2022 del 14/07/2022
- Sentenza penale · 14 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27189/2022 del 14/07/2022
- Sentenza penale · 14 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27190/2022 del 14/07/2022
- Sentenza penale · 14 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27191/2022 del 14/07/2022
- Sentenza penale · 14 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27192/2022 del 14/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →