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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27223/2022 del 14/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il detenuto aveva chiesto l'ottemperanza all'ordinanza del 12/02/2021 che gli consentiva, per il mese di giugno 2021, un colloquio in videochiamata con la sorella. Il Magistrato di sorveglianza, con decreto del 05/05/2021, dichiarò inammissibile il reclamo per ottemperanza perché sul medesimo provvedimento del 12/02/2021 pendeva reclamo proposto dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria davanti al Tribunale di sorveglianza, con udienza fissata il 24/06/2021. Gallico ha impugnato tale decreto in Cassazione deducendo violazioni di norme procedurali e sostenendo che la mera proposizione del reclamo amministrativo non sospendeva l'esecuzione dell'ordinanza senza un decreto espresso di sospensione.

La decisione

La Corte ha ritenuto che, all'atto dell'emissione del provvedimento del 05/05/2021, sussisteva la pendenza dell'impugnazione proposta dall'Amministrazione e che, per tale ragione, non sussistevano le condizioni per l'accoglimento del reclamo per ottemperanza. Pertanto il ricorso per cassazione è stato dichiarato manifestamente infondato e inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; non è stata irrogata somma alla Cassa delle ammende per particolarità della questione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La proposizione di un'impugnazione avverso un'ordinanza che autorizza misure come i colloqui in videochiamata può ostare all'accoglimento di una successiva istanza di ottemperanza: la pendenza dell'impugnazione presso il Tribunale di sorveglianza costituisce motivo di inammissibilità dell'istanza di ottemperanza salvo che non sia intervenuto un decreto che sospenda l'efficacia dell'impugnazione
  • Per chiedere l'ottemperanza ai sensi dell'art. 35-bis è necessario rispettare le condizioni procedurali previste dagli artt. 666 e 678 c.p.p.; richieste evidentemente precluse o inammissibili per pendenza di impugnazioni verranno rigettate
  • Il richiedente dovrebbe documentare che non sussistono impugnazioni pendenti o che, se pendono, non incidono sull'esecuzione (ad esempio producendo un decreto di sospensione dell'appello), per evitare che il reclamo venga dichiarato inammissibile
  • Non è sufficiente affermare che la mera proposizione del reclamo amministrativo non sospende l'esecuzione: bisogna verificare la concreta situazione processuale e la presenza/assenza di provvedimenti che sospendano l'esecuzione dell'ordinanza
  • In Cassazione i ricorsi manifestamente infondati sono dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; ciò comporta anche la condanna alle spese processuali

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