Ordinanza n. 278/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 12253/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. II, n. 12253/2025, favorevole alla società appellata
Esito
Favorevole al ricorrente (comune appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Roma Capitale ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso di primo grado della società esercente attività economica, chiedendo in via incidentale la sospensione dell'efficacia della sentenza. Il Consiglio di Stato ha rilevato, in sede cautelare, che le questioni dedotte dalle parti necessitano di un approfondimento proprio della fase di merito, fissata per l'udienza pubblica del 14 maggio 2026. Quanto al periculum in mora, Roma Capitale ha prospettato rischi connessi alla necessità di tutelare la sicurezza urbana, la civile convivenza e l'ordinato esercizio delle attività economiche in un ambiente acustico adeguato, mediante l'applicazione dell'art. 33, comma 4, della D.A.C. n. 43 del 2019.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare proposta da Roma Capitale e ha sospeso l'esecutività della sentenza del TAR Lazio impugnata, senza definire il merito dell'appello. La decisione cautelare è fondata, quanto al fumus, sulla necessità di un approfondimento delle questioni nella fase di merito e, quanto al periculum in mora, sulla valutazione comparativa degli interessi e sull'esigenza di prevenire rischi per la sicurezza urbana, la civile convivenza e l'ordinato esercizio delle attività economiche in un ambiente acustico adeguato. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
Richiamato quale fondamento della domanda cautelare in appello e della sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
art. 33, comma 4, D.A.C. n. 43 del 2019
Individuato come strumento applicabile nelle more del giudizio di merito per garantire sicurezza urbana, civile convivenza e ordinato esercizio delle attività economiche in un ambiente acustico adeguato.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, quando le questioni dedotte richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può rinviare la valutazione definitiva alla fase di merito e decidere sulla sospensione in base alla comparazione degli interessi coinvolti.
- La sospensione cautelare dell'esecutività di una sentenza amministrativa può essere disposta quando, nelle more della decisione di merito, l'esecuzione dell'effetto conformativo o esecutivo della sentenza esponga a rischi rilevanti per la sicurezza urbana, la civile convivenza o l'ordinato esercizio delle attività economiche.
- Nella tutela cautelare, la valutazione del periculum in mora richiede una comparazione concreta tra gli interessi pubblici e privati coinvolti, considerando anche l'esigenza di mantenere condizioni adeguate per l'esercizio ordinato delle attività economiche.
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