Cassazione Penale, Sentenza n. 20107/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Luisi impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per delitti aggravati in concorso (lesioni personali, minaccia e danneggiamento), deducendo: 1) mancata motivazione sulla denunciata nullità della sentenza di primo grado e, in particolare, omissione di motivazione sul capo C) (danneggiamento); 2) motivazione illogica della Corte d'appello nella valutazione delle prove e della riconoscibilità del ricorrente come uno degli aggressori (in particolare si contestava l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e del teste Brina); 3) totale mancanza di motivazione sulla sussistenza del reato di danneggiamento; 4) mancanza di motivazione sulla sussistenza della recidiva reiterata infraquinquennale. In memoria difensiva è stata inoltre chiesta la declaratoria di improcedibilità per mancanza della querela alla luce del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel suo insieme. Ha preliminarmente ritenuto infondata la questione di improcedibilità sollevata in memoria, perché le fattispecie contestate erano procedibili d'ufficio in ragione delle aggravanti ritenute (più persone riunite, uso di armi, futili motivi; danno a cosa esposta alla pubblica fede; aggravante prevista dall'art. 612, comma 2). Sul merito: il primo motivo (sulla presunta nullità e omissione motivazionale di primo grado) è stato dichiarato inammissibile perché la cassazione non è luogo per impugnare certe questioni processuali di motivazione; il secondo motivo (sulla valutazione delle prove e attendibilità dei testimoni) è stato respinto come infondato: la Corte di merito ha motivato adeguatamente la decisione, traendo la partecipazione di Luisi dal racconto della persona offesa e dalla deposizione del teste Brina, ritenuto idoneo a individuare il ricorrente; il terzo motivo è inammissibile per genericità (mancanza di una censura effettiva); il quarto motivo è inammissibile perché l'appello era privo della specificità richiesta relativamente alla contestazione della recidiva. Conseguentemente il ricorso viene rigettato e Luisi è condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.). La condanna di merito (lesioni, minaccia, danneggiamento con aggravanti e recidiva) resta confermata.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Regola i motivi di ricorso per cassazione per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto inammissibili o infondati taluni motivi dedotti ai sensi di questa norma quando concernenti questioni processuali o generiche.
art. 581, comma 1, lett. d) e art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norme che disciplinano i requisiti di ammissibilità e le censure richieste in cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibili motivi troppo generici o privi di autonoma critica.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
art. 585, comma 1 cod. pen.; artt. 577, comma 1, n. 4 e 61, comma 1, n. 1 cod. pen.
Articolano la fattispecie di lesioni aggravate (più persone riunite, uso di armi, futili motivi); la Corte ha ritenuto che tali aggravanti rendano il reato procedibile d'ufficio.
art. 612, comma 2 e comma 3 cod. pen.
Riguarda la fattispecie aggravata di minaccia; la Corte ha rilevato che l'aggravante (commessa da più persone riunite e per la gravità) rende procedibile il reato d'ufficio.
art. 625, comma 1, n. 7 e art. 635, comma 2 e comma 5 cod. pen.
Norme sul danneggiamento e relative aggravanti (danno a cosa esposta alla pubblica fede); la Corte le ha utilizzate per affermare la procedibilità d'ufficio del capo di danno contestato.
Richiamata nella valutazione della procedibilità in relazione alle aggravanti; conferma che alcune ipotesi sono perseguibili d'ufficio.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiesto ai fini della enunciazione dei motivi di ricorso e limiti formali; citato in relazione all'articolazione dei motivi ammessi.
decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, conv. legge 18 dicembre 2020, n.176 (art. 23, comma 8)
Norma che disciplina la presentazione di requisitorie scritte in Cassazione; citata nel procedimento (requisitoria del P.G.).
Riforma menzionata dal difensore in memoria per invocare la declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela; la Corte ha ritenuto la prospettazione infondata perché i reati avevano aggravanti che li rendevano procedibili d'ufficio.
Richiamato nel testo come intervenuto successivamente; la Corte specifica che la procedibilità d'ufficio è stata valutata rispetto al testo vigente al tempo della deliberazione.
Massime di principio
- La cassazione non è il foro per sollevare questioni processuali di motivazione che debbano essere trattate in sede d'appello; alcune censure sono inammissibili se attengono a irregolarità processuali non rimediate nei gradi precedenti.
- Le valutazioni di merito sulla credibilità dei testimoni e sull'identificazione di imputati spettano in primo luogo al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo in presenza di manifesta illogicità, travisamento della prova o violazione del principio di legalità della motivazione.
- Censure generiche che non espongono concretamente la critica alla decisione di merito sono inammissibili: il ricorso deve contenere argomentazioni specifiche e autosufficienti.
- La contestazione della recidiva deve essere formulata con la specificità richiesta in appello; deduzioni generiche sulla personalità e sul casellario rischiano di rendere l'impugnazione inammissibile.
- Se dal fatto e dall'imputazione emergono aggravanti che rendono la fattispecie procedibile d'ufficio, la mancanza di querela o modifiche normative sulla procedibilità possono risultare irrilevanti; è necessario valutare la procedibilità alla luce del testo normativo vigente e degli elementi contestati.
- Le spese processuali sono normalmente a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso per cassazione (art. 616 c.p.p.).
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