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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20107/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Luisi impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per delitti aggravati in concorso (lesioni personali, minaccia e danneggiamento), deducendo: 1) mancata motivazione sulla denunciata nullità della sentenza di primo grado e, in particolare, omissione di motivazione sul capo C) (danneggiamento); 2) motivazione illogica della Corte d'appello nella valutazione delle prove e della riconoscibilità del ricorrente come uno degli aggressori (in particolare si contestava l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e del teste Brina); 3) totale mancanza di motivazione sulla sussistenza del reato di danneggiamento; 4) mancanza di motivazione sulla sussistenza della recidiva reiterata infraquinquennale. In memoria difensiva è stata inoltre chiesta la declaratoria di improcedibilità per mancanza della querela alla luce del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel suo insieme. Ha preliminarmente ritenuto infondata la questione di improcedibilità sollevata in memoria, perché le fattispecie contestate erano procedibili d'ufficio in ragione delle aggravanti ritenute (più persone riunite, uso di armi, futili motivi; danno a cosa esposta alla pubblica fede; aggravante prevista dall'art. 612, comma 2). Sul merito: il primo motivo (sulla presunta nullità e omissione motivazionale di primo grado) è stato dichiarato inammissibile perché la cassazione non è luogo per impugnare certe questioni processuali di motivazione; il secondo motivo (sulla valutazione delle prove e attendibilità dei testimoni) è stato respinto come infondato: la Corte di merito ha motivato adeguatamente la decisione, traendo la partecipazione di Luisi dal racconto della persona offesa e dalla deposizione del teste Brina, ritenuto idoneo a individuare il ricorrente; il terzo motivo è inammissibile per genericità (mancanza di una censura effettiva); il quarto motivo è inammissibile perché l'appello era privo della specificità richiesta relativamente alla contestazione della recidiva. Conseguentemente il ricorso viene rigettato e Luisi è condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.). La condanna di merito (lesioni, minaccia, danneggiamento con aggravanti e recidiva) resta confermata.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La cassazione non è il foro per sollevare questioni processuali di motivazione che debbano essere trattate in sede d'appello; alcune censure sono inammissibili se attengono a irregolarità processuali non rimediate nei gradi precedenti.
  • Le valutazioni di merito sulla credibilità dei testimoni e sull'identificazione di imputati spettano in primo luogo al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo in presenza di manifesta illogicità, travisamento della prova o violazione del principio di legalità della motivazione.
  • Censure generiche che non espongono concretamente la critica alla decisione di merito sono inammissibili: il ricorso deve contenere argomentazioni specifiche e autosufficienti.
  • La contestazione della recidiva deve essere formulata con la specificità richiesta in appello; deduzioni generiche sulla personalità e sul casellario rischiano di rendere l'impugnazione inammissibile.
  • Se dal fatto e dall'imputazione emergono aggravanti che rendono la fattispecie procedibile d'ufficio, la mancanza di querela o modifiche normative sulla procedibilità possono risultare irrilevanti; è necessario valutare la procedibilità alla luce del testo normativo vigente e degli elementi contestati.
  • Le spese processuali sono normalmente a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso per cassazione (art. 616 c.p.p.).

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