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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 39359/2021 del 10/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato un avviso di accertamento relativo al 2006, con il quale l'Ufficio aveva attribuito pro quota a ciascun socio maggiori IRAP e IVA ritenendo operativa un'associazione tra professionisti (KF Consult Int). Essi hanno dedotto di essere estranei all'associazione e vittime di raggiro, denunciando la mancata acquisizione da parte dell'Amministrazione della documentazione prevista nel modello AA7/7 (tra cui l'atto costitutivo e le copie dei documenti di identità) e la conseguente carenza di prova della loro qualità di soci e dei poteri di rappresentanza. In primo grado la CTP ha accolto i ricorsi; la CTR ha invece riformato accogliendo l'appello dell'Ufficio, ritenendo che il modello AA7/7 non richieda la forma scritta dell'atto costitutivo e che l'attività associativa potesse risultare anche in forma orale. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazioni di norme costituzionali, codicistiche e tributarie (tra cui la forma della costituzione dell'associazione, la mancata acquisizione dell'atto costitutivo e la carenza probatoria della partecipazione), nonché vizi procedurali relativi alla verifica dei poteri di rappresentanza e all'omesso esame di fatti rilevanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale per un vizio procedurale: ha dichiarato la nullità del procedimento per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario Gian Vito Ferroni (socio destinatario dell'avviso di accertamento non evocato nel giudizio). La causa è stata rimessa alla CTP di Rovigo, in diversa composizione, per l'integrazione del contraddittorio e per gli ulteriori esiti di rito; la Corte non si è pronunciata nel merito sull'esistenza o meno della responsabilità tributaria dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    Norma invocata dai ricorrenti per censurare la presunta violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale; la Corte ha esaminato i motivi ma ha deciso per un vizio procedurale diverso (omessa integrazione del contraddittorio).

  • art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

    Richiamato per censurare l'omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha preso atto delle eccezioni ma ha risolto la controversia rimettendo la causa per incompletezza del contraddittorio.

  • Artt. 53 e 97 Cost.

    Invocate dai ricorrenti in rapporto ai principi di buona amministrazione e imparzialità; la Corte non ha risolto la questione di merito con riguardo a tali principi perché ha rilevato un vizio processuale sopravveniente.

  • Artt. 36, 37, 38 cod. civ. (rappresentanza)

    Riferiti nei motivi relativi al potere-di verifica dell'Ufficio sui poteri di rappresentanza; i ricorrenti sostenevano che senza verifica dei poteri non potevano essere assoggettati alle obbligazioni tributarie dell'ente associativo.

  • Artt. 1325 n. 4, 1387, 1393, 1399, 1418 cod. civ. (atti costitutivi e requisiti formali)

    Invocati per sostenere la necessità della forma scritta e della prova documentale della costituzione dell'associazione; la CTR aveva invece ritenuto che l'associazione tra professionisti possa anche manifestarsi in forma orale e che la modulistica prodotta fosse idonea a provare la soggettività passiva.

  • Art. 2697 cod. civ. (onere della prova)

    Richiamato per sostenere che l'Ufficio doveva provare la partecipazione dei contribuenti all'associazione; la questione probatoria è però rimasta da decidere dal primo giudice dopo il reintegro del contraddittorio.

  • Art. 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Citato in relazione alla disciplina tributaria invocata per la determinazione della responsabilità fiscale dei soci; la sentenza di cassazione non ha deciso nel merito su tale applicazione.

  • Art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)

    Norma procedurale che ha disciplinato la trattazione del ricorso in camera di consiglio senza discussione orale, modalità applicata nel presente giudizio.

  • Istruzioni e modulistica modello AA7/7

    Le istruzioni al modello AA7/7 richiedono indicazione di atti costitutivi ed estremi d'identità; i ricorrenti hanno censurato la mancata acquisizione di tali documenti dall'Ufficio, mentre la CTR ha ritenuto non vincolante la forma scritta per la costituzione dell'associazione.

Massime di principio

  • L'omessa evocazione in giudizio di un litisconsorte necessario (qui: un socio destinatario dell'atto impositivo) determina la nullità del procedimento e impone la rinnovazione del contraddittorio; ciò può condurre alla cassazione per vizio procedurale senza che la Corte entri nel merito delle questioni sostanziali.
  • La prova della qualità di socio e dei relativi poteri di rappresentanza è centrale nelle procedure di accertamento che imputano obbligazioni tributarie pro quota: l'Ufficio deve fornire elementi probatori idonei e il giudice di merito valuta la sufficienza della modulistica (es. modello AA7/7) rispetto alla prova dell'atto costitutivo.
  • Le istruzioni amministrative (moduli e loro allegati) possono essere utilizzate come elementi probatori, ma non sempre sostituiscono la prova documentale formale dell'atto costitutivo quando la realtà fattuale è contestata (es. ipotesi di raggiro o falsità).
  • L'archiviazione di denunce-querela penali non è automaticamente decisiva in sede tributaria; tuttavia, questioni di fatto e di responsabilità penale possono avere rilievo probatorio nel giudizio tributario e richiedono un esame di merito che non può essere evitato se il contraddittorio è correttamente formato.
  • Le doglianze sulla legittimazione passiva e sulla rappresentanza devono essere tempestivamente eccepite e il giudice di merito deve valutare l'onere della prova (art. 2697 c.c.); in presenza di incertezza sull'identità o sui poteri dei soggetti, è essenziale integrare il contraddittorio per garantire il diritto di difesa.
  • La Corte di Cassazione può cassare per vizi processuali anche quando sono state sollevate complesse questioni di diritto sostanziale; pertanto, in situazioni analoghe è prioritario verificare la completezza del contraddittorio prima di procedere al giudizio di merito.

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