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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 39259/2021 del 10/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (non determinabile)

La controversia

Il ricorrente era stato sanzionato con l’ammonimento dalla Sezione disciplinare del CSM, con sentenza del 20 gennaio 2010, per l’illecito disciplinare previsto dall’art. 4, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 109/2006. Durante un’udienza preliminare a suo carico presso il Tribunale di Salerno, si era rivolto al giudice con tono irato, pronunciando la frase «si assuma le sue responsabilità» e lanciando un telefono cellulare sul banco del magistrato; la condotta complessiva, caratterizzata da intemperanze protratte durante l’udienza, era stata ritenuta lesiva dell’immagine del magistrato. Dopo il rigetto del ricorso contro la sanzione e l’inammissibilità o il rigetto di due precedenti iniziative di revisione, il magistrato presentava una terza istanza, fondata su dichiarazioni di professionisti del foro di Cosenza, già prodotte in precedenza, che avrebbero attestato l’assenza di ripercussioni locali e nazionali dell’episodio e consentito di applicare l’esimente della scarsa rilevanza del fatto. La Sezione disciplinare dichiarava inammissibile l’istanza di revisione con ordinanza n. 45/2021, depositata il 22 aprile 2021. Con l’unico motivo di ricorso, il magistrato denunciava, in riferimento all’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., carenza o apparenza della motivazione e contraddittorietà: a suo dire, l’ordinanza avrebbe affermato sia che l’esimente non era stata previamente prospettata, sia che la sua applicabilità era già stata valutata negativamente, senza spiegare perché le prove addotte non fossero idonee a modificare il giudizio sulla lesività della condotta.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Esclude anzitutto la denunciata contraddittorietà: il precedente rilievo secondo cui l’applicabilità dell’esimente non era stata dedotta nella fase di revisione riguardava la preclusione a introdurre per la prima volta la questione in cassazione; l’affermazione che la Sezione disciplinare avesse già valutato l’esimente si riferiva invece alla valutazione concreta della condotta compiuta nelle decisioni precedenti. Ritiene inoltre che l’ordinanza abbia motivato adeguatamente l’inidoneità delle dichiarazioni: la mancata risonanza dell’episodio nell’ambiente giudiziario cosentino non esclude la lesione oggettiva dell’immagine del magistrato, tutelata dall’illecito, e le dichiarazioni non costituivano elementi nuovi idonei a ribaltare il giudizio disciplinare. La non scarsa rilevanza poteva risultare anche dalla valutazione complessiva già svolta, senza un espresso richiamo all’art. 3-bis: erano stati considerati il lancio del telefono, la frase rivolta al giudice e il comportamento inurbano mantenuto per l’intera udienza, che aveva richiesto ripetuti richiami e la sospensione dell’udienza. La Corte ribadisce che la valutazione concreta dell’idoneità della condotta a ledere il bene tutelato compete al giudice disciplinare e non può essere sostituita da quella di legittimità. Nulla dispone sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 109/2006

    il bene protetto dalla previsione di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), è costituito dalla immagine del magistrato, sicché la fattispecie disciplinare è integrata dalla lesione di quel bene nella sua oggettività, risultando perciò irrilevante che taluno, in questo caso professionisti cosentini, secondo la tesi del ricorrente, non abbia avuto percezione di essa

    L’illecito tutela oggettivamente l’immagine del magistrato. La sua lesione non è esclusa dal fatto che singoli soggetti o l’ambiente locale non abbiano percepito negativamente la condotta.

  • art. 3-bis D.Lgs. n. 109/2006

    Premesso che l’esimente prevista dal citato art. 3 bis trova applicazione anche nelle ipotesi di illeciti disciplinari contemplati dal successivo D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 4, lett. d) (Cass., Sez. Un., 31 luglio 2017, n. 18987, che ha rivisto il precedente orientamento sul punto), occorre difatti considerare che l’esimente della scarsa rilevanza del fatto deve essere accertata in relazione all’interesse tutelato dalla norma

    L’esimente della scarsa rilevanza è applicabile anche all’illecito disciplinare dell’art. 4, lett. d), e va valutata in rapporto al bene giuridico protetto, qui l’immagine del magistrato, attraverso un apprezzamento globale e concreto della vicenda.

  • art. 25, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 109/2006

    In definitiva, dunque, l’ordinanza impugnata è per tale aspetto armonica con l’insegnamento di queste Sezioni Unite, secondo cui, in tema di revisione delle sentenze della Sezione disciplinare del CSM divenute irrevocabili, è inammissibile la richiesta di revisione finalizzata all’applicazione dell’esimente della scarsa rilevanza del fatto, di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3 bis ove il “fatto nuovo” ex art. 25, comma 1, lett. b), del citato decreto, allegato dall’istante come idoneo ad escludere la lesività della condotta ascrittagli, non sia rilevante alla stregua del quadro istruttorio e dell’impianto decisorio della statuizione impugnata al fine di ribaltare il giudizio disciplinare di condanna

    La revisione basata su un fatto nuovo è inammissibile quando l’elemento dedotto, considerato nel quadro probatorio e decisorio della pronuncia irrevocabile, non è idoneo a ribaltare il giudizio di condanna, anche se invocato per ottenere l’esimente della scarsa rilevanza.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    in tal modo le Sezioni Unite hanno fatto piana applicazione del principio, desumibile dall’art. 606 c.p.p., comma 3 che preclude la deduzione per la prima volta con il ricorso per cassazione di violazioni di legge non precedentemente fatte valere

    Non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione violazioni di legge che non siano state previamente fatte valere nella fase processuale pertinente.

  • art. 24, comma 1, D.Lgs. n. 109/2006

    sol che si compulsi il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 24 comma 1 il quale stabilisce che: “L’incolpato, il Ministro della giustizia e il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possono proporre… contro le sentenze della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, ricorso per cassazione, nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale…”

    Il ricorso per cassazione contro le sentenze della Sezione disciplinare del CSM è regolato, quanto a termini e forme, dal codice di procedura penale.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Non presente un passaggio della Corte che interpreti o applichi autonomamente la norma.

    La norma è menzionata nella formulazione del motivo, ma la Corte non la applica autonomamente nella decisione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Non presente un passaggio della Corte che interpreti o applichi autonomamente la norma.

    La disposizione è richiamata nella formulazione del motivo, ma la Corte risolve la doglianza sulla base delle regole processuali applicabili al ricorso disciplinare senza attribuirle una distinta interpretazione.

Massime di principio

  • L’esimente della scarsa rilevanza del fatto prevista dall’art. 3-bis del D.Lgs. n. 109/2006 è applicabile anche agli illeciti disciplinari contemplati dall’art. 4, lett. d), e deve essere valutata in relazione al bene tutelato, mediante un giudizio globale e concreto sulle caratteristiche e sulle circostanze della condotta.
  • Quando l’illecito disciplinare tutela l’immagine del magistrato, la rilevanza della lesione è oggettiva: l’assenza di percezione o di risonanza negativa presso determinati soggetti o in un particolare ambiente non esclude, di per sé, la compromissione del bene protetto.
  • La valutazione della scarsa rilevanza può risultare dalla valutazione complessiva della condotta già compiuta dal giudice disciplinare, anche senza un espresso richiamo all’art. 3-bis, purché la motivazione consenta di comprendere l’apprezzamento concreto del fatto e del bene tutelato.
  • In sede di revisione di una decisione disciplinare irrevocabile, gli elementi invocati come nuovi devono essere estranei alla pronuncia precedente e idonei, alla luce del quadro istruttorio e decisorio, a incidere su circostanze rilevanti e a rendere possibile una decisione diversa; la revisione non può trasformarsi in una rivalutazione di fatti e ragioni già esaminati.
  • La questione di diritto non previamente dedotta nella fase processuale pertinente non può essere introdotta per la prima volta con il ricorso per cassazione, secondo la preclusione richiamata dall’art. 606, comma 3, c.p.p.
  • La valutazione concreta dell’idoneità di una condotta a ledere il bene protetto e ad assumere rilevanza disciplinare appartiene al giudice di merito e non può essere sostituita dalla Corte di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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