Cassazione Civile, Sentenza n. 39258/2021 del 10/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (istituzioni)
La controversia
La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, con sentenza del 5 marzo 2021, ha inflitto alla ricorrente, giudice del Tribunale di Patti, la censura per reiterati gravi e ingiustificati ritardi nel deposito di provvedimenti, ai sensi dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 2, comma 1, lett. q), del D.Lgs. n. 109/2006. Le contestazioni riguardavano ritardi superiori al triplo dei termini di legge nel 2017 e nel 2018 e, nel 2019, numerosi ritardi anche ultra-annuali, con punte fino a 713 giorni; la Sezione disciplinare ha ritenuto non sufficienti a giustificarli le patologie della magistrata e ha considerato anche la mancata osservanza del piano di rientro e la limitata produttività. Con tre motivi di ricorso, la magistrata ha denunciato: (1) l’erronea valutazione dell’incidenza sulla produttività della sclerosi multipla e della patologia oncologica, che, secondo la consulenza medico-legale, costituivano un plausibile ostacolo all’attività lavorativa; (2) la mancata considerazione dell’asserito carico di ruolo, quasi quadruplo rispetto a quello ordinariamente assegnato; (3) l’omessa o illogica valutazione della memoria e degli allegati relativi alle condizioni di salute e al carico di lavoro. La Corte ha rilevato preliminarmente che la sentenza disciplinare, deliberata il 22 gennaio 2021 e depositata il 5 marzo 2021, era stata notificata l’11 marzo 2021 e che il ricorso era stato depositato il 26 aprile 2021, oltre il termine applicabile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, senza esaminare nel merito i tre motivi. In base alla disciplina applicabile, il termine per ricorrere era di trenta giorni: quello di quarantacinque giorni opera soltanto quando il giudice abbia indicato nel dispositivo un termine di deposito più lungo di quello ordinario, entro il limite previsto, circostanza non risultante nel caso concreto. Il deposito della sentenza disciplinare oltre il termine ordinario comportava l’obbligo di comunicarne o notificarne l’avviso, ma non trasformava il termine d’impugnazione in quello di quarantacinque giorni. Poiché la sentenza era stata notificata l’11 marzo 2021, il termine scadeva il 10 aprile 2021; il ricorso depositato il 26 aprile era quindi tardivo. Nulla per le spese.
Norme richiamate
art. 19 D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109
La sezione disciplinare… delibera immediatamente dopo l’assunzione delle prove e le conclusioni del pubblico ministero e della difesa dell’incolpato… 2. La Sezione disciplinare provvede con sentenza I motivi della sentenza sono depositati… entro trenta giorni dalla deliberazione…
La norma stabilisce il termine ordinario di trenta giorni dalla deliberazione per il deposito dei motivi della sentenza disciplinare; nel caso concreto non risultava fissato nel dispositivo un termine di deposito più lungo.
art. 24 D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109
per l’art. 24 stesso decreto legislativo l’incolpato, tra gli altri, può: “proporre… contro le sentenze della sezione disciplinare… ricorso per cassazione, nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale…”;
Il ricorso per cassazione contro le sentenze della Sezione disciplinare è soggetto ai termini e alle forme previsti dal codice di procedura penale.
art. 544 c.p.p.
Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa… il giudice… può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno…
Il termine di impugnazione più lungo presuppone che il giudice abbia indicato nel dispositivo un termine di deposito superiore a quello ordinario, entro il limite massimo previsto.
art. 548 c.p.p.
Quando la sentenza non è depositata entro il trentesimo giorno o entro il diverso termine indicato dal giudice a norma dell’art. 544 c.p.p., comma 3, l’avviso di deposito è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private cui spetta il diritto di impugnazione.
Il deposito tardivo comporta la comunicazione o notificazione dell’avviso di deposito alle parti legittimate all’impugnazione; tale adempimento non determina, di per sé, l’applicazione del termine d’impugnazione di quarantacinque giorni.
art. 585 c.p.p.
Sicché, il termine è di quarantacinque giorni solo nel caso in cui il giudice abbia indicato nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque i novanta giorni: in tal caso, se il giudice ha rispettato il termine che si è dato per il deposito, dalla scadenza di esso decorre il termine per il ricorso per cassazione; se il giudice non ha rispettato il termine, occorre, perché il termine per il ricorso per cassazione prenda il suo corso, che intervenga la comunicazione-notificazione dell’avviso di deposito della sentenza.
Il termine per impugnare è di quarantacinque giorni soltanto quando il dispositivo abbia fissato un termine di deposito più lungo di quello ordinario. Se il termine così fissato è rispettato, il termine d’impugnazione decorre dalla sua scadenza; se non è rispettato, decorre dalla comunicazione o notificazione dell’avviso di deposito. In assenza di una fissazione di termine più lungo, resta applicabile il termine ordinario di trenta giorni.
art. 2, comma 1, lett. q), D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109
La norma è richiamata nella descrizione dell’addebito disciplinare, ma la Corte dichiara il ricorso inammissibile per tardività e non ne interpreta né decide l’applicazione nel merito.
art. 1, comma 1, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109
La norma è menzionata quale fondamento dell’illecito disciplinare contestato, ma non è oggetto di esame da parte della Corte, che definisce il ricorso per tardività.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro una sentenza della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, il termine di quarantacinque giorni opera soltanto se il giudice ha indicato nel dispositivo un termine di deposito più lungo di quello ordinario, entro il limite previsto; in mancanza, si applica il termine ordinario di trenta giorni.
- Quando la sentenza è depositata oltre il termine ordinario senza che nel dispositivo sia stato fissato un termine più lungo, la comunicazione o notificazione dell’avviso di deposito è necessaria per far decorrere il termine d’impugnazione, ma non ne modifica la durata, che resta di trenta giorni.
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