Cassazione Civile, Ordinanza n. 33053/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un appalto privato per il ripristino della facciata di un complesso immobiliare di proprietà dell'ente committente. Dopo l'esecuzione delle opere, erano emersi distacchi e rigonfiamenti della tinteggiatura e del rivestimento, ritenuti dalla committente conseguenza di lavori non eseguiti a regola d'arte. In primo grado la domanda risarcitoria era stata respinta per decadenza e prescrizione ex art. 1667 c.c.; in appello, invece, la decisione veniva riformata con condanna dell'appaltatrice al pagamento del costo delle opere necessarie alla eliminazione dei vizi. La società appaltatrice ricorreva per cassazione deducendo: (1) violazione degli artt. 1665 e 1667 c.c., sostenendo che l'opera era stata accettata senza riserve dal direttore dei lavori e che ciò esonerava dalla garanzia per vizi; (2) violazione dell'art. 1666, comma 2, c.c. e dell'art. 2727 c.c., assumendo che il pagamento dell'ultima fattura dovesse presumere l'accettazione; (3) violazione dell'art. 1667 c.c. in punto di decadenza e prescrizione, contestando che vi fosse stato un riconoscimento dei vizi idoneo a far decorrere il termine ordinario e negando di avere ammesso responsabilità o assunto un obbligo autonomo di ripristino; (4) violazione dell'art. 1225 c.c., lamentando che il danno liquidato fosse sproporzionato rispetto al prezzo dell'appalto e comunque superiore al danno prevedibile in mancanza di dolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendo corretta la valutazione della Corte d'appello secondo cui l'opera non era stata accettata e il collaudo non era stato possibile per l'evidenza dei vizi; ha accolto il terzo motivo, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione perché rivaluti se vi sia stato soltanto un riconoscimento dei vizi, idoneo a superare la decadenza del committente, oppure anche un effettivo impegno dell'appaltatore a eliminare i difetti, tale da integrare una nuova e autonoma obbligazione soggetta a prescrizione decennale; ha dichiarato assorbito il quarto motivo. La causa è quindi stata rinviata al giudice di merito per il riesame della tempestività della domanda alla luce della distinzione tra riconoscimento dei vizi e assunzione dell'obbligo di ripristino.
Norme richiamate
la consegna e l'accettazione dell'opera vanno tenute distinte; la mera ultimazione o ricezione materiale non equivale automaticamente ad accettazione senza riserve, occorrendo un comportamento univoco del committente o del suo rappresentante
il pagamento può essere indice di accettazione solo se valorizzato insieme agli altri elementi del caso concreto; nella specie non è bastato a superare l'evidenza del mancato collaudo e dei vizi riscontrati
l'accettazione dell'opera esclude la garanzia per vizi nei limiti previsti dalla norma
il riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatore può incidere sulla decadenza del committente dalla denuncia tempestiva, senza necessità di formule sacramentali
la domanda risarcitoria deve essere verificata anche alla luce del regime di prescrizione proprio della garanzia per vizi e della eventuale diversa obbligazione di ripristino
la presunzione di accettazione invocata dal ricorrente non è stata ritenuta decisiva nel caso concreto
il motivo è stato dedotto in relazione al limite del danno prevedibile, ma la Corte lo ha assorbito per effetto dell'accoglimento del terzo motivo
norma processuale richiamata quale parametro dei motivi di violazione di legge
Massime di principio
- In tema di appalto, la consegna o il pagamento non equivalgono automaticamente ad accettazione dell'opera: occorre accertare se il committente abbia espresso, anche tacitamente ma in modo univoco, un gradimento incompatibile con la volontà di riservarsi contestazioni sui vizi.
- Il riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatore elimina l'onere della tempestiva denuncia da parte del committente, ma non implica di per sé l'assunzione di una nuova obbligazione autonoma di ripristino; per configurare tale obbligazione serve la prova di un effettivo impegno in tal senso.
- La distinzione tra semplice ammissione dell'esistenza dei difetti e riconoscimento dell'obbligo di eliminarli è decisiva: solo nel secondo caso può operare una prescrizione decennale propria della nuova obbligazione, senza automatica applicazione dei termini brevi della garanzia per vizi.
- Quando il giudice di merito ritiene sussistente un riconoscimento dei vizi, deve poi verificare in modo autonomo se da quel comportamento derivi anche un impegno dell'appaltatore a emendare l'opera; tale passaggio non può essere dato per presupposto.
- Se il motivo accolto è sufficiente a determinare la cassazione con rinvio per il riesame della tempestività e del titolo della pretesa, restano assorbite le ulteriori censure sulla quantificazione del danno.
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