Cassazione Penale, Sentenza n. 917/2023 del 13/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari che aveva confermato la condanna per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative al periodo luglio-dicembre 2014 per un importo complessivo di € 17.142,54. L'imputato deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per l'erronea esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., sostenendo che, alla luce delle modifiche legislative (d.lgs. n. 8/2016) che avrebbero trasformato il reato in un unico episodio e non più in omesso continuato, non poteva ritenersi l'abitualità della condotta e quindi doveva riconoscersi la non punibilità per particolare tenuità dell'offesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'art. 131-bis c.p. richieda congiuntamente il limite di pena, la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; nelle fattispecie di omesso versamento contributivo l'applicabilità della causa di non punibilità è possibile solo se gli importi omessi superano di poco la soglia di rilevanza penale. Nel caso concreto la corte territoriale ha motivatamente escluso la causa di non punibilità sia per l'abitualità (ripetizione delle omissioni) sia per il significativo superamento della soglia (importo complessivo € 17.142,54) ritenendo la gravità del danno. La Cassazione ha rilevato che il ricorrente non ha censurato la parte della motivazione che fonda il diniego sulla gravità/entità dell'importo, rendendo il ricorso privo di specificità; ne è conseguito il rigetto per inammissibilità. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare, in via equitativa, € 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 81 comma 2 cod.pen. e art. 2 d.l. 12 settembre 1983 n. 463, conv. legge 11/11/1983 n. 638
Norme di riferimento per il reato contestato (omesso versamento delle ritenute previdenziali/assistenziali).
Causa speciale di non punibilità che richiede congiuntamente il rispetto del limite massimo di pena (fino a 5 anni o pena pecuniaria), la particolare tenuità dell'offesa (valutata secondo le modalita' della condotta e l'esiguità del danno/pericolo, con riferimento ai criteri dell'art.133 c.p.) e la non abitualità del comportamento.
Fornisce i criteri direttivi per valutare la gravità del fatto e la particolare tenuità dell'offesa (natura, mezzi, oggetto, tempo, luogo, gravità del danno o del pericolo, intensità del dolo o grado della colpa).
Modifica normativa rilevante che, secondo il ricorrente, avrebbe rimodulato la struttura del reato (ad es. configurandolo come reato unico anziché omissivo continuato); la Corte ha ritenuto che tale richiamo non fosse risolutivo rispetto alla valutazione della gravità e dell'abitualità fondata sull'ammontare complessivo delle omissioni.
Richiamato in relazione al principio che l'inammissibilità del ricorso in Cassazione impedisce il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e quindi preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità in sede di cassazione.
Dispositivo previsto per condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000 n. 186
Richiamata ai fini della determinazione della Cassa delle Ammende: la Corte ha ritenuto che non risultasse dolo o colpa nella presentazione del ricorso e ha fissato equitativamente l'ammenda in € 3.000,00.
Massime di principio
- La causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. richiede il rispetto simultaneo di tre condizioni: limite di pena, particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; manca anche una sola di queste e la causa non può applicarsi.
- Nelle ipotesi di omesso versamento di contributi/ritenute, il giudice valuta l'importo complessivo degli omessi versamenti: la causa di non punibilità è generalmente esclusa se l'ammontare supera in modo significativo la soglia di rilevanza penale.
- La ripetizione di omissioni (omissioni reiterate nel tempo) costituisce elemento decisivo per ritenere l'abitualità della condotta e quindi per escludere la non punibilità per particolare tenuità.
- La modifica della qualificazione formale del reato (es. da omesso continuato a reato unico) non determina automaticamente l'esclusione dell'abitualità: il giudice deve valutare complessivamente la gravità del fatto, anche in base all'ammontare totale delle omissioni.
- In Cassazione un ricorso privo di specificità o inammissibile impedisce di far emergere e dichiarare cause di non punibilità successive: l'inammissibilità preclude anche la declaratoria di estinzione del reato maturata dopo la sentenza impugnata.
- Per chi impugna il diniego di applicazione dell'art. 131-bis è essenziale contestare con specificità sia la valutazione della tenuità dell'offesa (anche alla luce degli indici dell'art.133 c.p.) sia la valutazione sulla non abitualità, compresa la quantificazione della soglia e del suo superamento.
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