Parere n. 578/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-, avverso provvedimento-OMISSIS- concernente diniego della cittadinanza italiana;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario avverso il diniego di acquisto della cittadinanza italiana per residenza.
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto dell'istanza di acquisto della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, dopo oltre dieci anni di residenza in Italia. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione della legge n. 91/1992, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione. In particolare, ha sostenuto di essere stabilmente inserito nel territorio, di avere svolto attività lavorativa regolare, di essere integrato con la famiglia e di avere mantenuto una condotta irreprensibile, contestando il diniego fondato su valutazioni di pericolosità e inaffidabilità sotto il profilo della sicurezza nazionale e corredato, a suo avviso, da una motivazione pressoché prestampata. Ha chiesto anche la sospensione cautelare del provvedimento. Il Ministero dell'interno ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda cautelare e ha difeso il diniego richiamando l'ampia discrezionalità amministrativa nella concessione della cittadinanza per residenza e la presenza, nell'istruttoria, di atti classificati riservati, sottratti alla conoscenza del privato.
Il parere
La Sezione non ha definito né la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ha ritenuto di non disporre degli elementi istruttori necessari per decidere, poiché il Ministero ha riferito che le circostanze ostative alla concessione della cittadinanza sarebbero emerse da atti classificati riservati. Ha quindi sospeso l'espressione del parere e disposto che il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del parere, trasmetta alla Segreteria della Sezione, in plico sigillato recante il numero del ricorso, una nota sintetica sugli elementi emersi nell'istruttoria e dia conto della reale classificazione dei documenti riservati richiamati nella relazione ministeriale. Ogni decisione in rito e nel merito è stata espressamente impregiudicata. La richiesta istruttoria è stata giustificata anche alla luce dell'esigenza di assicurare la ragionevole durata del procedimento, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2023 e la sentenza della Corte EDU, sezione prima, 8 settembre 2020, Mediani contro Italia.
Osservazioni
Istruttoria su documenti classificati riservati
Il Ministero dell'interno deve trasmettere, con modalità idonee a preservare la riservatezza, una nota che illustri sinteticamente gli elementi emersi nell'istruttoria amministrativa e che dia conto della reale classificazione dei documenti riservati richiamati nella relazione ministeriale.
Termine per l'adempimento istruttorio
L'Amministrazione deve provvedere entro trenta giorni dal ricevimento del parere.
Decisione impregiudicata
La Sezione ha sospeso l'espressione del parere senza assumere una decisione sulla ricevibilità, sulla domanda cautelare o sulla fondatezza dei motivi di merito.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), legge n. 91/1992
acquisto della cittadinanza italiana dopo dieci anni di residenza
La disposizione costituisce la base normativa dell'istanza di acquisto della cittadinanza italiana per residenza; il Ministero ha evidenziato che il possesso dei requisiti temporali, lavorativi e reddituali non esaurisce la valutazione amministrativa.
art. 2, comma 1, lettera d), decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n. 415
documenti recanti elementi la cui conoscenza può pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali
Secondo quanto riferito dal Ministero, gli atti classificati riservati rientranti nella categoria indicata sono sottratti all'accesso.
art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo
ragionevole durata dei processi
La tutela convenzionale è riferibile anche al ricorso straordinario, secondo il richiamo operato dalla Corte costituzionale alla giurisprudenza della Corte EDU.
art. 52, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
tutela dei diritti o della dignità dell'interessato
La disposizione è richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente e delle parti terze.
art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679
dati personali relativi a condanne penali e reati
La disposizione è richiamata, unitamente all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei dati personali e della dignità dell'interessato.
sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2023
le tutele previste dalla Convenzione ... sono riferibili anche al ricorso straordinario
La sentenza è richiamata per sottolineare l'applicabilità al ricorso straordinario della garanzia della ragionevole durata del procedimento.
sentenza Corte EDU, sezione prima, 8 settembre 2020, Mediani contro Italia
le tutele previste dalla Convenzione ... sono riferibili anche al ricorso straordinario
La pronuncia è richiamata quale precedente sulla riconducibilità del ricorso straordinario alle garanzie convenzionali, in particolare a quella della ragionevole durata.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, quando l'Amministrazione fonda il diniego di cittadinanza su elementi contenuti in documenti classificati riservati, la Sezione può sospendere l'espressione del parere e disporre l'acquisizione, con modalità idonee a preservare la riservatezza, di una sintesi degli elementi istruttori rilevanti e della verifica della reale classificazione dei documenti.
- Il possesso dei requisiti temporali, lavorativi e reddituali previsti per la cittadinanza per residenza non esclude, secondo quanto affermato nel parere, una valutazione discrezionale dell'Amministrazione anche sotto il profilo della sicurezza e dell'affidabilità dell'istante.
- La classificazione riservata degli atti non impedisce al Consiglio di Stato di richiedere all'Amministrazione gli elementi necessari per esercitare la funzione consultiva decisoria sul ricorso straordinario, purché la trasmissione avvenga con modalità compatibili con la tutela della riservatezza.
- Nel ricorso straordinario devono essere rispettate le garanzie convenzionali relative alla ragionevole durata del procedimento; gli adempimenti istruttori disposti dalla Sezione devono pertanto essere eseguiti entro un termine definito.
Diniego di cittadinanza italiana per residenza
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una persona straniera contro il diniego di acquisto della cittadinanza italiana per residenza, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha adottato una decisione interlocutoria, sospendendo l'espressione del parere e disponendo un'integrazione istruttoria.
Fatti e domanda del ricorrente
Il ricorrente aveva presentato, il 26 gennaio 2018, tramite la Prefettura competente, un'istanza di acquisto della cittadinanza dopo aver maturato il periodo decennale di residenza previsto dalla legge. A seguito del diniego, ha proposto ricorso straordinario chiedendo l'annullamento del provvedimento e la sospensione cautelare della sua efficacia.
Ha dedotto:
- la violazione e falsa applicazione della legge n. 91/1992;
- il travisamento dei fatti;
- l'illogicità manifesta;
- il difetto di istruttoria e di motivazione.
Il ricorrente ha valorizzato la permanenza ininterrotta in Italia, l'attività lavorativa regolare, l'integrazione familiare e sociale e la condotta asseritamente irreprensibile. Ha contestato il diniego nella parte in cui lo riteneva pericoloso o inaffidabile sotto il profilo della sicurezza nazionale, lamentando una motivazione pressoché prestampata e limitata all'affermazione della prevalenza della sicurezza nazionale sull'interesse individuale.
Difese del Ministero dell'interno
Il Ministero dell'interno ha contestato preliminarmente la domanda cautelare, ritenendola priva di una plausibile dimostrazione sia del periculum in mora sia del fumus boni iuris.
Nel merito, ha sostenuto che la concessione della cittadinanza per residenza implica un potere ampiamente discrezionale, non limitato alla verifica della durata della permanenza in Italia, della stabile occupazione o del reddito sufficiente. Secondo il Ministero, nell'istruttoria sarebbero emerse circostanze ostative connesse alla sicurezza della Repubblica, desunte da atti classificati riservati.
L'Amministrazione ha inoltre richiamato l'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n. 415, sostenendo che gli atti contenenti elementi la cui conoscenza potrebbe pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali sono sottratti all'accesso e non sono nella disponibilità del privato.
Ragioni della sospensione del parere
La Sezione ha ritenuto di non poter decidere il ricorso sulla base degli atti disponibili. In particolare, la relazione ministeriale si limitava a richiamare l'esistenza di documenti riservati dai quali sarebbero emerse circostanze ostative, senza fornire alla Sezione elementi sufficienti per valutare la concreta consistenza dell'istruttoria e la classificazione dei documenti.
Per tale ragione, il Consiglio di Stato ha disposto che il Ministero trasmetta:
- una nota sintetica sugli elementi emersi nell'istruttoria amministrativa;
- l'indicazione della reale classificazione dei documenti riservati richiamati nella relazione.
La trasmissione deve avvenire in plico sigillato, recante sul frontespizio il numero del ricorso, da consegnare presso la Segreteria della Sezione, con modalità dirette a preservare la riservatezza degli atti.
Termine e ragionevole durata
L'Amministrazione deve adempiere entro trenta giorni dal ricevimento del parere. La Sezione ha collegato tale termine all'esigenza di rispettare la ragionevole durata del procedimento, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2023 e la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, sezione prima, 8 settembre 2020, Mediani contro Italia.
Secondo il richiamo operato nel parere, le garanzie previste dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, compresa quella relativa alla ragionevole durata, sono applicabili anche al ricorso straordinario.
Esito interlocutorio
Il dispositivo dichiara impregiudicata ogni decisione in rito e nel merito. Pertanto, il parere non stabilisce né l'ammissibilità del ricorso, né la fondatezza dei motivi, né l'accoglibilità della domanda cautelare. L'espressione del parere è sospesa fino all'acquisizione degli elementi istruttori richiesti.
Oscuramento dei dati personali
La Sezione ha inoltre disposto, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679, l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente o parti terze, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 31 mar 2026Parere n. 88/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 31 mar 2026Parere n. 89/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 31 mar 2026Parere n. 574/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 31 mar 2026Parere n. 575/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 31 mar 2026Parere n. 576/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 31 mar 2026Parere n. 577/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →