Cassazione Penale, Ordinanza n. 19568/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di legittimità riguarda il ricorso proposto dall'imputato avverso la decisione della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per un tentativo di truffa. Il ricorso articolava tre censure: con il primo motivo si denunciava l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di truffa tentata, sostenendosi che mancasse l'elemento dell'induzione in errore; con il secondo motivo si deduceva l'assenza di un riconoscimento formale dell'imputato e l'insussistenza della partecipazione concorsuale; con il terzo motivo si contestava il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi non consentiti perché sostanzialmente reiterativi di doglianze già dedotte in appello e prive di specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata, mentre il terzo è stato ritenuto manifestamente infondato alla luce di una motivazione non illogica sul diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che i primi due motivi erano generici e meramente ripetitivi di quelli già esaminati e disattesi in appello, senza confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza impugnata. Il terzo motivo è stato considerato manifestamente infondato, poiché il giudice di merito aveva adeguatamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche richiamando gli elementi ritenuti decisivi. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato indirettamente per qualificare la fattispecie come tentativo di truffa, oggetto della censura del ricorrente
norma incriminatrice del delitto di truffa, nella forma tentata contestata all'imputato
norma relativa alle circostanze attenuanti generiche, il cui diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato
base della condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riprodurre le stesse doglianze già svolte in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e senza svolgere una critica argomentata.
- La censura sulla responsabilità penale deve misurarsi con le rationes decidendi della sentenza di merito: se omette di spiegare l'errore logico o giuridico della decisione, è solo apparente e quindi non idonea a fondare il ricorso.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice richiama gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessario che dia conto di tutti i dati favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti o presenti negli atti.
- Nel reato di truffa tentata, la contestazione dell'assenza dell'induzione in errore non supera il vaglio di legittimità se non si confronta in modo specifico con l'accertamento di fatto e con la motivazione della Corte di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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