Cassazione Civile, Ordinanza n. 28062/2024 del 30/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un'esecuzione immobiliare promossa da un istituto di credito; il tribunale aveva respinto l'opposizione all'esecuzione proposta dalla società esecutata e da un coobbligato, condannandoli anche alle spese e per lite temeraria. In appello, la corte territoriale ha dichiarato l'impugnazione inammissibile perché tardiva, ritenendo decorso il termine breve di 30 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado avvenuta il 28 febbraio 2020. La società ricorrente per cassazione ha dedotto violazione dell'art. 83, commi 1 e 2, del d.l. n. 18/2020 (convertito nella l. n. 27/2020) e dell'art. 36 del d.l. n. 23/2020 (convertito nella l. n. 40/2020), sostenendo che, per la sospensione emergenziale dei termini processuali dovuta alla pandemia da Covid-19, il termine breve per proporre appello era stato sospeso dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 e che quindi l'appello notificato il 27 maggio 2020 era tempestivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso e ha accolto il motivo, affermando che la sospensione emergenziale dei termini processuali ha comportato, nella specie, lo slittamento della scadenza del termine breve per impugnare al 1° giugno 2020. Poiché l'appello era stato notificato il 27 maggio 2020, non poteva essere dichiarato tardivo. La sentenza della corte d'appello è stata quindi cassata in relazione e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato utilizzato come base del motivo di ricorso per denunciare la violazione di norme di diritto da parte del giudice di appello.
La Corte ha ritenuto il ricorso sufficientemente specifico e dunque non inammissibile.
Richiamato dalla corte territoriale per individuare il termine breve di trenta giorni per impugnare.
Richiamato dalla corte territoriale per far decorrere il termine breve dalla notificazione della sentenza di primo grado.
art. 83, commi 1 e 2, d.l. n. 18/2020
La disciplina emergenziale ha sospeso i termini processuali nel periodo indicato dalla Corte.
Norma di conversione del d.l. n. 18/2020 richiamata per la sospensione emergenziale dei termini.
Ha prorogato la sospensione dei termini processuali fino all'11 maggio 2020.
Norma di conversione del d.l. n. 23/2020 richiamata per la proroga della sospensione.
Massime di principio
- Quando una disciplina emergenziale sospende i termini processuali, anche il termine breve per impugnare resta sospeso per l'intero periodo previsto dalla legge e deve essere ricalcolato tenendo conto della proroga normativa.
- Ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, il giudice deve considerare con precisione la decorrenza del termine breve e l'effetto della sospensione legale eventualmente intervenuta, senza limitarsi al dato della sola data di notificazione della sentenza.
- Un ricorso per cassazione non è inammissibile se individua con chiarezza la decisione impugnata, il vizio denunciato e le norme asseritamente violate, soddisfacendo il requisito di specificità del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27967/2024 del 30/10/2024
- ordinanza_civile · 30 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27969/2024 del 30/10/2024
- ordinanza_civile · 30 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27970/2024 del 30/10/2024
- ordinanza_civile · 30 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27971/2024 del 30/10/2024
- ordinanza_civile · 30 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27972/2024 del 30/10/2024
- ordinanza_civile · 30 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27974/2024 del 30/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →