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Ordinanza

Ordinanza n. 2260/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501125

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Comune di Palermo relativo all'istanza di condono edilizio e nota dell'amministrazione regionale recante la prescrizione di ripristino dei luoghi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale n. 17 del 17 aprile 2025, riferito all'istanza di condono edilizio presentata nel 2004, nonché la nota dell'Assessorato regionale dei Beni culturali del 4 giugno 2025, nella parte in cui prescriveva il ripristino dei luoghi secondo il progetto assentito con una precedente concessione edilizia. Ha inoltre domandato il rilascio di un provvedimento favorevole sull'istanza e, in subordine, il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dalla condotta colpevole delle amministrazioni. L'ordinanza non esamina nel merito i motivi di illegittimità dedotti, poiché il Collegio, dopo il passaggio della causa in decisione, ha ritenuto necessario acquisire un accertamento tecnico sulla consistenza dei manufatti oggetto del giudizio e sulla loro identità rispetto a quelli già esaminati dalla Soprintendenza con il precedente parere del 7 luglio 2011.

La decisione

Il TAR ha disposto un incombente istruttorio mediante verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a., affidandolo al dirigente pro tempore dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo, con facoltà di subdelega a un funzionario tecnicamente qualificato. Il verificatore dovrà accertare se i manufatti abusivi oggetto degli atti impugnati coincidano con quelli sui quali la Soprintendenza aveva espresso il precedente parere del 7 luglio 2011 e, in caso negativo, descrivere dettagliatamente le differenze. Dovrà redigere una relazione scritta, corredata da documentazione fotografica, da depositare con gli allegati entro quaranta giorni liberi prima dell'udienza di merito. Il Collegio ha precisato l'obbligatorietà dell'incarico di ausiliario del giudice, le modalità di determinazione e richiesta del compenso e le modalità di deposito telematico tramite P.A.T. La decisione sul merito è stata rinviata all'udienza pubblica del 1 dicembre 2026; nessuna statuizione definitiva è stata resa sull'annullamento degli atti, sulla domanda di rilascio del provvedimento favorevole o sulla domanda risarcitoria.

Norme richiamate

  • art. 66 c.p.a.

    se i manufatti abusivi oggetto degli atti gravati siano i medesimi, sui quali la Soprintendenza BB.CC.AA. ha reso il precedente parere prot. 5399 del 07.07.2011; ed in caso di risposta negativa quali siano nel dettaglio le differenze riscontrate

    Consente al giudice di disporre una verificazione tecnica per accertare fatti rilevanti ai fini della decisione.

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato dal Collegio nel disporre gli incombenti istruttori.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Richiamato nell'ordinanza insieme alle norme sull'istruttoria processuale.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina la determinazione e liquidazione del compenso del verificatore e le relative spese.

  • art. 55 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per il rimborso relativo all'utilizzo del mezzo proprio del verificatore.

  • art. 56 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per le ulteriori spese connesse all'adempimento dell'incarico.

  • art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il termine per presentare la parcella è previsto a pena di decadenza; il dies a quo è individuato nel compimento dell'ultimo atto di esecuzione dell'incarico.

  • art. 8 l. 417/1978

    Richiamato in relazione alle spese per l'utilizzo del mezzo proprio.

Massime di principio

  • Quando la decisione della controversia dipende dall'accertamento tecnico della consistenza materiale di manufatti e dalla loro identità rispetto a opere già esaminate dall'amministrazione, il giudice amministrativo può disporre una verificazione d'ufficio ai sensi dell'art. 66 c.p.a., anche dopo il passaggio della causa in decisione, rinviando la definizione del merito.
  • L'incarico di verificatore quale ausiliario del giudice costituisce un munus intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • Il verificatore deve documentare l'accertamento tecnico mediante relazione scritta e supporto fotografico, rispondendo puntualmente al quesito formulato dal giudice e depositando gli atti secondo le modalità stabilite nel provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAutorizzazione paesaggisticaIstruttoria processuale
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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