Cassazione Penale, Sentenza n. 32382/2023 del 26/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impetrazione dell'annullamento dell'ordinanza di sequestro preventivo per equivalente di un immobile di proprietà del ricorrente, pervenuto per successione e adibito a casa familiare. Il ricorrente deduceva che l'immobile fu costruito abusivamente nel 1993 e che una domanda di condono del 1995 è ancora pendente, sicché l'immobile sarebbe inalienabile; perciò mancherebbe il periculum in mora richiesto per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca e il provvedimento violerebbe gli artt. 321, comma 2 c.p.p., 240-bis c.p. e il diritto all'abitazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha condannato il ricorrente alle spese. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale per il riesame sufficiente: benché la difesa avesse evidenziato l'abusività e la pendenza della pratica di condono, il Tribunale ha rilevato l'assenza di ostacoli amministrativi che impediscano il completamento della sanatoria e quindi l'alienabilità dell'immobile. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca, la motivazione sul "periculum in mora" può essere concisa e, in talune ipotesi, attenersi alla appartenenza del bene al novero dei beni confiscabili; inoltre ha richiamato orientamenti che ammettono la commerciabilità/alienabilità dell'immobile abusivo a certe condizioni. Per questi motivi la motivazione del provvedimento impugnato è stata ritenuta non illegittima.
Norme richiamate
Norma che disciplina il ricorso al Tribunale per il riesame contro i provvedimenti cautelari: contesto procedurale in cui è stato confermato il sequestro impugnato
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Richiede che il provvedimento di sequestro preventivo contenga la motivazione anche sul periculum in mora; la Corte ha ritenuto che una motivazione concisa, collegata alle ragioni della anticipazione dell'effetto ablativo, possa essere sufficiente nel caso concreto
Riferimento alla confisca del profitto del reato: il sequestro era finalizzato alla confisca e la valutazione del periculum in mora va rapportata alla necessità di preservare il bene nei confronti dell'effetto ablativo
Richiamato dalla difesa come norma collegata alla disciplina della confisca; la Corte non ha ritenuto violata la norma alla luce della motivazione fornita sul periculum in mora
art. 40, comma 2, legge 28 febbraio 1985, n. 47
Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31 ovvero se agli atti stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'articolo 35.
La norma disciplina gli impedimenti alla validità degli atti traslativi relativi ad immobili abusivi; la Corte richiama un orientamento civile (Sez. U civ. 8230/2019) che ha chiarito la possibile commerciabilità/alienabilità dell'immobile abusivo a determinate condizioni, quindi l'esistenza di una domanda di condono pendente non determina automaticamente inalienabilità
Sez. U pen., n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)
Principio secondo cui, nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca, l'onere motivazionale sul periculum in mora può considerare il rischio che il bene venga modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato; in alcune ipotesi la motivazione può limitarsi a dimostrare l'appartenenza del bene al novero dei confiscabili "ex lege"
Sez. U civ., n. 8230 del 22/03/2019 (Fabricatore)
Ha precisato che l'immobile abusivo può essere commerciabile/alienabile a certe condizioni, contribuendo alla conclusione che la mera pendenza di una pratica di condono non esclude automaticamente l'alienabilità
Norma richiamata nella parte dispositiva per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente
Massime di principio
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede motivazione sul periculum in mora, ma tale motivazione può essere concisa e può focalizzarsi sul rischio di dispersione/modifica/alienazione del bene piuttosto che su una prova dettagliata di pericolo imminente
- La presenza di un'immobile abusivo e la pendenza di una domanda di condono non determinano automaticamente l'inalienabilità: occorre verificare se sussistano ostacoli amministrativi concreti che impediscano la sanatoria e la successiva commerciabilità
- La casa familiare riceve tutele, ma non costituisce protezione assoluta contro misure cautelari quando ricorrano gli elementi che giustificano il sequestro preventivo finalizzato alla confisca
- In situazioni analoghe la difesa dovrebbe dimostrare concretamente l'impossibilità di alienazione (es. provvedimenti amministrativi formali, diniego di sanatoria, mancato titolo alla presentazione della domanda) per contrastare efficacemente il periculum in mora invocato dall'autorità giudiziaria
- I precedenti delle Sezioni Unite (sia penali che civili) sono rilevanti per la valutazione del periculum e della commerciabilità dell'immobile abusivo; il giudice può ritenere sufficiente una motivazione sintetica se collegata a ragioni plausibili della necessità di preservare il bene
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