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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35801/2025 del 31/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato l'assoluzione per particolare tenuità del fatto. Unico motivo di ricorso: mancata prova dell'elemento soggettivo (dolo). La difesa sosteneva che Brandalise era incaricato solo degli aspetti urbanistici, si era limitato a riferire informazioni tecniche fornite da terzi (procuratore Guarnier), non aveva effettuato accertamenti autonomi e dunque non era consapevole della falsità della dichiarazione sostitutiva; inoltre la dichiarazione andrebbe letta unitamente all'istanza originaria e il risultato avrebbe potuto ottenersi comunque mediante SCIA, rendendo inutile il falso.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il reato (falsa attestazione nella dichiarazione sostitutiva) richiede dolo generico e che i giudici di merito hanno correttamente accertato la consapevolezza della falsità da parte dell'imputato. Fondamenti della decisione: esperienza ventennale dell'imputato nella gestione di pratiche radioelettriche per Radio Maria, ruolo unico di referente tecnico sia per profili urbanistici sia radioelettrici, collocazione della parabola idonea a funzioni trasmittenti, e il comportamento processuale (insistenza dopo il primo diniego dell'ARPAV e deposito dell'autodichiarazione indispensabile per ottenere la procedura semplificata). La Corte ha inoltre escluso che eventuali travisamenti di singole dichiarazioni testimoniali fossero decisivi e ha affermato l'irrilevanza del fatto che la pratica sarebbe potuta essere svolta con SCIA. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 483 cod. pen.

    Delitto di false attestazioni nelle dichiarazioni sostitutive: la fattispecie è caratterizzata dal dolo generico, ossia dalla volontà consapevole di rendere una dichiarazione falsa e di agire contro il dovere giuridico di verità.

  • art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000

    Disciplina della responsabilità penale per le attestazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive: sottolinea la rilevanza penale delle false attestazioni rese nelle autodichiarazioni rivolte alla pubblica amministrazione.

  • Giurisprudenza (Sez. 2, n. 47867 del 28/10/2003; Sez. 3, n. 44097 del 03/05/2018; Sez. 5, n. 12547 del 08/11/2018 e altre)

    Precedenti interpretativi: confermato il principio che il reato richiede dolo generico e che la firma di una dichiarazione sostitutiva imputa personalmente la responsabilità di quanto attestato; la mancata verifica di informazioni fornite da terzi non esonera dall'obbligo di verità quando si attestano personalmente caratteristiche rilevanti.

Massime di principio

  • La responsabilità penale per false attestazioni nelle dichiarazioni sostitutive richiede dolo generico: la firma personale di un'autodichiarazione crea presunzione di consapevolezza e obbligo di verità, specialmente se il dichiarante ha competenze professionali nel settore.
  • La mera affermazione di aver agito su informazioni di terzi non esclude il dolo quando il soggetto, con ruolo tecnico o di referente unico, materialmente attesta e insiste per l'iter procedimentale necessario al risultato.
  • L'assenza di un controllo tecnico personale è una scusante debole se il contesto (esperienza professionale, ruolo, collocazione dell'impianto, comportamento procedimentale) indica che il dichiarante avrebbe dovuto conoscere la verità.
  • Il percorso procedurale indicato dalla difesa (es. possibilità di usare una SCIA) è irrilevante ai fini penali se la procedura effettivamente seguita richiedeva condizioni diverse e la falsa attestazione è funzionale a ottenere il vantaggio procedurale.
  • In sede di legittimità il sindacato sulla valutazione delle prove è limitato: la Corte non rifa la prova ma verifica la congruenza, la non manifesta illogicità e la coerenza del ragionamento motivazionale del giudice di merito; un travisamento probatorio è rilevante solo se decisivo per la decisione.
  • Per evitare rischi penali, il professionista che rilascia autodichiarazioni deve assicurarsi personalmente della veridicità delle affermazioni rilevanti o astenersi dal firmare attestazioni che si basano esclusivamente su informazioni non verificate.

Testo integrale

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