Cassazione Penale, Sentenza n. 2002/2024 del 17/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello che, in sede di rinvio, aveva ridotto la pena a 2 anni e 8 mesi con le attenuanti generiche già concesse. I motivi di ricorso erano: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la riduzione per le attenuanti generiche sarebbe stata fissata in misura minima tale da escludere la possibilità della sospensione condizionale della pena; (2) violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 545-bis cod.proc.pen., con la censura che il giudice di appello non avrebbe disposto l'udienza prevista dall'art. 545-bis per valutare l'applicabilità delle nuove sanzioni sostitutive (art. 20-bis c.p.) introdotte dalla riforma Cartabia e previste transitoriamente dall'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto legittima la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena: la motivazione della Corte d'appello è risultata sufficiente, essendosi richiamata la particolare gravità del peculato e fornendo osservazioni che giustificano la ridotta quantificazione delle attenuanti. Quanto al secondo motivo, la Cassazione ha richiamato il proprio orientamento secondo cui il giudice d'appello è tenuto a pronunciarsi sull'applicabilità delle nuove pene sostitutive solo se l'imputato ne abbia fatto richiesta, da formulare non necessariamente nell'atto di gravame ma comunque al più tardi in udienza di discussione in appello; nel caso di specie il ricorrente non ha provato di aver richiesto lo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 545-bis e non ha sollecitato la valutazione delle sanzioni sostitutive, per cui non poteva dolersi in Cassazione. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.
Norme richiamate
Fornisce i criteri per la determinazione della pena; la Corte afferma che il giudice di merito ha discrezionalità nella graduazione e che è sufficiente richiamare l'impiego dei criteri con espressioni generiche salvo che la pena sia assai superiore alla media edittale, nel qual caso servirebbe motivazione più dettagliata.
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) e comma terzo)
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi non fondati e ha dichiarato l'impugnazione infondata ai sensi dell'art. 606 comma terzo.
Prevede l'udienza e i poteri del giudice per la valutazione delle sanzioni sostitutive nel procedimento d'appello; la Corte ha ritenuto che il giudice d'appello è tenuto a esperire tale fase solo se sia stata richiesta dall'imputato entro i termini/processo di appello (al più tardi in udienza).
Introdice nuove sanzioni sostitutive per pene detentive brevi; la sua applicazione in appello richiede che l'imputato ne faccia richiesta, secondo la giurisprudenza richiamata.
art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma "Cartabia")
Disposizione transitoria che regola l'applicazione, in certe condizioni, delle novità introdotte dalla riforma Cartabia; la Corte ha ritenuto che il giudice d'appello debba valutare le sanzioni sostitutive ex art. 20-bis solo se richiesto dall'imputato alla stregua di questa normativa e della prassi interpretativa della Cassazione.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del gravame; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi di questa norma.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma citata a riferimento per il riassunto dei motivi di ricorso in cassazione; utilizzata per riassumere i motivi presentati dal difensore.
Massime di principio
- La determinazione della pena rientra in larga misura nella discrezionalità del giudice di merito: una motivazione che richiami i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni generiche (es. "pena congrua", "gravità del reato") è spesso sufficiente, salvo che la pena sia molto oltre la media edittale, quando è richiesta motivazione più analitica.
- Se si intende ottenere l'applicazione delle nuove sanzioni sostitutive (art. 20-bis c.p. introdotto dalla riforma Cartabia), bisogna sollecitare espressamente il giudice d'appello: la richiesta va formulata almeno entro l'udienza di discussione in appello e, se possibile, inserita tra le conclusioni o con motivi aggiuntivi compatibili col rito d'impugnazione.
- La mancata richiesta in appello dell'esame delle sanzioni sostitutive priva poi il ricorrente della possibilità di criticare tale omissione in sede di cassazione: la Corte richiede che l'interessato abbia attivamente sollecitato i poteri della corte territoriale.
- Strategia difensiva consigliata: se si mira alla sospensione condizionale o a sanzioni sostitutive, prevedere e formulare esplicitamente richieste e argomentazioni nel gravame o, in mancanza, almeno nelle conclusioni e in udienza d'appello; conservare traccia documentale (memorie, istanze) dell'avanzamento di tali richieste.
- Il rigetto del ricorso in Cassazione può comportare la condanna alle spese processuali; occorre valutare il rapporto costi/benefici prima di proporre impugnazioni sterili o non supportate da punti procedurali solidi.
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