Cassazione Penale, Sentenza n. 20470/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibili le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà. La questione principale riguardava il computo della quota di pena relativa ai reati ostativi ex art. 4-bis Ord. pen.: il Tribunale aveva ritenuto che la pena per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 dovesse essere scontata per intero, mentre il ricorrente sosteneva che, ai sensi dell'art. 50 Ord. pen., la quota ostativa va calcolata in misura di due terzi per tutti i reati ostativi, e che quindi alla data dell'ordinanza la quota ostativa risultava già espiata. Il Tribunale aveva inoltre valutato il merito della richiesta di semilibertà e, per la sola semilibertà (l'affidamento in prova era escluso per la durata residua superiore a quattro anni), aveva negato il beneficio per ragioni di trattamento e di valutazione della personalità e del percorso rieducativo.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l'ordinanza fosse viziata nel calcolo formale della quota ostativa: la pena relativa al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 doveva essere computata nella misura di due terzi come gli altri reati ostativi, e quindi la quota ostativa risultava già espiata in una data anteriore a quella contestata. Tuttavia, dopo aver corretto tale errore formale, la Corte ha rigettato il ricorso perché il Tribunale di sorveglianza aveva comunque esaminato l'istanza nel merito e motivato il diniego della semilibertà con argomentazione logico-giuridicamente valida (biografia criminale, percorso trattamentale, necessità di proseguire osservazione e consolidare attività lavorativa extramuraria). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 50 Ord. pen. (Ordinamento penitenziario)
La Corte interpreta l'art. 50, comma 2, nel senso che la misura di due terzi della pena complessiva per i reati ostativi va applicata a tutti i reati ostativi senza distinzione di 'fasce', quindi anche al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90; ciò incide sul computo della quota ostativa utile all'ammissibilità alla semilibertà.
Individua i reati ostativi la cui pena rileva ai fini dei limiti temporali per l'accesso a benefici come la semilibertà; la Corte applica la disciplina di calcolo prevista dall'art. 50 in riferimento a questi reati.
Richiamato dal Tribunale come norma che consente attività lavorativa extramuraria, utile nel percorso di osservazione trattamentale e di progressivo reinserimento sociale; considerato quale elemento programmatico per la concessione futura di benefici.
Reato di traffico illecito di sostanze stupefacenti citato tra i reati per i quali il Tribunale aveva originariamente ritenuto (erroneamente secondo la Corte) scontare la pena per intero; la Corte precisa che anche tale reato va computato secondo la regola dei due terzi ex art. 50.
Sez. 1, n. 51037 del 4/7/2017 (Top o) - giurisprudenza
Richiamata quale giurisprudenza prevalente per il calcolo da applicare alle pene non ostative: la Corte segue il principio che, ai fini del computo complessivo, dalla data in cui la quota ostativa è espiata vada computata la metà della pena inflitta per i reati non ostativi (esempio operativo riportato nel caso).
Massime di principio
- Per determinare l'ammissibilità alla semilibertà, la quota di pena relativa ai reati ostativi deve essere computata nella misura di due terzi per tutti i reati ostativi indicati dall'art. 4-bis, senza distinzioni tra 'fasce' di ostatività.
- Al computo della quota ostativa devono essere detratti i giorni di liberazione anticipata; il calcolo decorre dalla data di inizio della detenzione e va verificato con attenzione in caso di cumulo di sentenze.
- Anche quando venga riconosciuta l'ammissibilità formale, il beneficio può essere negato sul piano del merito: la valutazione trattamentale, la biografia criminale, la concretezza delle proposte risocializzanti e l'avanzamento dell'attività lavorativa extramuraria sono elementi decisivi.
- La giurisprudenza prevalente può richiedere, per i reati non ostativi cumulati, di computare una frazione (ad es. la metà) della relativa pena nel determinare la data complessiva di espiazione utile ai fini dell'accesso ai benefici.
- In caso di dubbi o errori nel calcolo formale della pena residuale, il rimedio è la correzione del computo, ma ciò non implica automaticamente l'accoglimento dell'istanza se il giudice di merito ha motivato negativamente la valutazione sostanziale.
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