Cassazione Penale, Sentenza n. 31592/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Freretti impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 28/09/2022 che aveva confermato la sua condanna per i reati richiamati dagli artt. 56, 624 e 625 nn.2 e 7 c.p. Il ricorso è fondato sull'estinzione del reato per remissione di querela: la persona offesa, all'udienza del 17/02/2021, ha rimosso la querela e, in seguito alla riforma operata dal D.Lgs. 159/2022 (c.d. riforma Cartabia), il furto aggravato ex art. 625 nn.2 e 7 è divenuto procedibile a querela, implicando quindi la causa estintiva della remissione
La decisione
La Corte ha rilevato che, essendo intervenuta la remissione della querela e mutata la procedibilità del reato in consequenza del D.Lgs. 159/2022, il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 c.p.p. Non essendovi elementi per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 comma 2 c.p.p., la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio. La estinzione del reato ha travolto le relative statuizioni civili. Le spese del procedimento sono state poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340 comma 4 c.p.p.
Norme richiamate
artt. 56, 624, 625 nn.2 e 7
Gli articoli individuano le condotte ascritte all'imputato (concorso di persone, furto, furto aggravato per le circostanze previste dalle nn.2 e 7). La Corte tuttavia ha ritenuto che, per il furto aggravato ex art. 625 nn.2 e 7, la procedibilità sia ora a querela in virtù della riforma richiamata, il che rende la remissione della querela causa estintiva
D.Lgs. 159/2022 (riforma Cartabia)
La riforma ha modificato la disciplina della procedibilità per alcune fattispecie: la Corte ha ritenuto che il furto aggravato ex art. 625 nn.2 e 7 sia divenuto procedibile a querela, motivo per cui la remissione della querela estingue il reato
L'art. 152 c.p.p. dispone l'estinzione del reato per remissione di querela quando la procedibilità dipende da querela; la Corte ha applicato questa norma per dichiarare estinto il reato
L'art. 129 comma 2 c.p.p. consente, in alcuni casi, di operare una pronuncia di condanna per altro reato; la Corte ha osservato che in mancanza di elementi per avvalersi di tale disposizione non è possibile un diverso accertamento e pertanto ricorre l'estinzione
La norma disciplina la liquidazione delle spese quando il procedimento si estingue per remissione della querela: la Corte ha disposto che le spese siano a carico del querelato
Massime di principio
- Se la persona offesa rimette la querela e, in base alla normativa vigente, la fattispecie è procedibile a querela, la remissione estingue il reato ai sensi dell'art. 152 c.p.p.
- Quando interviene una modifica normativa che rende una fattispecie procedibile a querela, è necessario verificare l'effetto della remissione della querela anche su procedimenti in corso: può determinare l'estinzione del reato anche in sede di impugnazione
- In assenza di elementi che consentano una riformulazione del reato ai sensi dell'art. 129 c.p.p., il giudice deve dichiarare l'estinzione anziché convertire la qualificazione giuridica
- L'estinzione del reato per remissione di querela travolge le statuizioni civili connesse: le pronunce civili che fondano la loro ragion d'essere sul reato estinto vengono meno
- Le spese processuali, in caso di estinzione per remissione di querela, possono essere poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340 comma 4 c.p.p.; pertanto il soggetto che aveva promosso l'azione penale permane esposto all'onere delle spese
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