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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11264/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione si fonda sulla manifesta infondatezza dell'unico motivo, relativo alla particolare tenuità del fatto, esclusa per la presenza di una condizione di abitualità derivante da precedenti condanne per evasione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per evasione. L'unica censura dedotta riguardava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., invocata dalla difesa. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che l'abitualità desunta dalle pregresse molteplici condanne per evasione ostava al riconoscimento del beneficio.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando il fatto si inserisce in una condizione di abitualità ostativa, desunta da pregresse molteplici condanne per il medesimo reato.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è preclusa quando risulti l'abitualità del comportamento criminoso, potendo tale abitualità essere desunta da pregresse molteplici condanne per reati analoghi.
  • In sede di legittimità, il motivo di ricorso che si limiti a riproporre una richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. in presenza di elementi ostativi evidenti è manifestamente infondato e determina l'inammissibilità del ricorso.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le statuizioni accessorie previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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