Cassazione Penale, Sentenza n. 38435/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza che aveva concesso a Ioppolo la sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare (pena di 4 anni) deducendo che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto prima revocare la sospensione condizionale di una precedente pena (sentenza irrevocabile della Corte d'Appello di Reggio Calabria del 2019) e poi procedere al cumulo delle pene ex art. 663 c.p.p., mostrando così che la pena complessiva avrebbe superato il limite massimo di 4 anni previsto per la concessione della sanzione sostitutiva. Il ricorso invocava la violazione e falsa applicazione di artt. 656 e 663 c.p.p. e richiamava art. 95 D.Lgs. n.150/2022 e l'art. 53 L.689/1981 (e l'art. 81 c.p.)
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che, nell'ambito della disciplina transitoria, la domanda di applicazione della pena sostitutiva presentata al giudice dell'esecuzione va qualificata come appendice del giudizio di cognizione; pertanto il giudice (agli effetti della richiesta) valuta l'ammissibilità della sostituzione sulla base della pena concretamente inflitta nel giudizio di cognizione che si intende sostituire. Il problema del cumulo delle pene e della revoca della sospensione condizionale riguarda la successiva fase esecutiva e non impedisce che il giudice, nel procedimento di cui all'art. 95 D.Lgs. n.150/2022, conceda la sanzione sostitutiva se i requisiti sostanziali (limite di pena e adeguatezza) risultano rispettati rispetto alla singola sentenza oggetto della richiesta. Il richiamo all'art. 53 L.689/81 e all'art. 81 c.p. non modifica tale conclusione, essendo quel rinvio riferito alla valutazione compiuta nella sede di cognizione.
Norme richiamate
Attribuisce al giudice dell'esecuzione la competenza a decidere sulle istanze, presentate in via transitoria, di applicazione delle nuove disposizioni sulle pene sostitutive per sentenze non ancora irrevocabili alla data di entrata in vigore; il giudice esercita tale potere come 'appendice' del giudizio di cognizione, valutando autonomamente i presupposti per la sostituzione
artt. 656, 657, 663 cod. proc. pen.
Riferimenti alle norme procedurali sul calcolo della pena e sul cumulo delle pene: la Corte ha indicato che le operazioni di cumulo e di calcolo della pena complessiva tra titoli diversi sono tipiche della fase esecutiva (art. 663 c.p.p.) e non rilevano per la decisione sulla sostituzione compiuta nella sede di cognizione/appendice ex art. 95
ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva entro i quali possono essere applicate le pene sostitutive, si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell'art. 81 del codice penale
Il rinvio all'art. 81 c.p. va inteso come funzione della valutazione compiuta nel giudizio di cognizione per il reato oggetto di quel giudizio; non richiede che il giudice, in sede di istanza transitoria ex art. 95, consideri anche pene già caricate in precedenti sentenze irrevocabili
art. 20-bis cod. pen. e artt. 53 e ss. L. 689/1981
La nuova disciplina delle pene sostitutive trova applicazione nel giudizio di cognizione; le disposizioni più favorevoli sono rese applicabili nei casi in cui il giudicato non si è formato alla data del 30/12/2022, e le istanze al giudice dell'esecuzione sono trattate come appendice del giudizio di cognizione
Norma che disciplina l'aumento della pena per la recidiva/concorrenti circostanze; la Corte ha chiarito che il richiamo in art. 53 L.689/81 riguarda l'aumento calibrato nella sentenza di cognizione e non il cumulo con pene di giudicati distinti
Massime di principio
- Quando una richiesta di applicazione di una nuova pena sostitutiva è presentata entro la disciplina transitoria (art. 95 D.Lgs. n.150/2022), il giudice valuta l'ammissibilità della sostituzione con riferimento alla pena inflitta nel giudizio di cognizione che si intende sostituire, non alla pena risultante dal cumulo con altre sentenze irrevocabili
- Le operazioni di revoca della sospensione condizionale e il cumulo di pene tra titoli diversi sono tipiche della fase esecutiva: possono incidere sulla pena complessiva solo dopo che sia intervenuta la sostituzione e in sede esecutiva (artt. 657, 663 c.p.p.)
- Il rinvio contenuto in art. 53 L.689/81 all'art. 81 c.p. deve essere interpretato nel contesto del singolo giudizio di cognizione (aumento valutato nella stessa sentenza) e non come obbligo di includere automaticamente pene di giudicati differenti nella stima del limite per la sostituzione
- Prassi consigliata: in situazioni con più titoli (sentenze irrevocabili e sentenze non definitive), valutare separatamente la richiesta di sostituzione in relazione alla singola sentenza non definitiva; eventuali effetti sul totale delle pene (cumulo, revoca sospensioni) saranno trattati dalla sede esecutiva successiva
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38232/2024 del 18/10/2024
- Sentenza penale · 18 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38233/2024 del 18/10/2024
- Sentenza penale · 18 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38234/2024 del 18/10/2024
- Sentenza penale · 18 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38235/2024 del 18/10/2024
- Sentenza penale · 18 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38236/2024 del 18/10/2024
- Sentenza penale · 18 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38237/2024 del 18/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →