Cassazione Civile, Ordinanza n. 38043/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006, recuperando a tassazione una maggiore IRPEF e addizionali in relazione alla plusvalenza derivante dalla vendita, da parte della contribuente, di un terreno edificabile lottizzato. La contribuente aveva applicato l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 1, comma 496, della legge n. 266 del 2005. L'Ufficio aveva però ritenuto inapplicabile tale regime, sostenendo che la norma si riferisse solo alle plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. b) TUIR, cioè ai terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo strumenti urbanistici generali, e non ai terreni inseriti in un piano di lottizzazione, ricondotti all'art. 67, comma 1, lett. a) TUIR. La CTR delle Marche aveva invece riconosciuto la legittimità dell'imposta sostitutiva. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 496, l. 266/2005 e dell'art. 67 TUIR, censurando l'erronea sussunzione della plusvalenza nell'art. 67, comma 1, lett. b) anziché nella lett. a) e, quindi, l'applicazione dell'imposta sostitutiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato il proprio orientamento consolidato secondo cui, ai fini della qualificazione della plusvalenza e dell'assoggettamento a imposizione, un terreno deve considerarsi lottizzato quando sia stato approvato il corrispondente piano di lottizzazione dall'autorità competente, anche se non sia ancora stata stipulata la convenzione urbanistica e anche se non siano state eseguite opere di urbanizzazione. Ne ha tratto la conseguenza che la sentenza di appello, avendo ricondotto il caso all'art. 67, comma 1, lett. b) TUIR e ritenuto applicabile l'imposta sostitutiva, era in contrasto con tale interpretazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR delle Marche in diversa composizione, che dovrà attenersi al principio affermato e decidere anche sulle ulteriori questioni rimaste assorbite, oltre a regolare le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, comma 496, L. n. 266 del 2005
L'imposta sostitutiva è applicabile solo nei casi che rientrano nel corretto ambito normativo della plusvalenza tassabile; non si applica se la fattispecie va sussunta in una diversa ipotesi dell'art. 67 TUIR non richiamata dalla norma agevolativa.
art. 67, comma 1, lett. a) TUIR
Ricomprende le plusvalenze derivanti dalla vendita di terreni lottizzati; la lottizzazione rileva quando il piano è stato autorizzato dall'autorità competente, anche senza convenzione urbanistica o opere eseguite.
art. 67, comma 1, lett. b) TUIR
Si riferisce ai terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici generali, non ai terreni inseriti in piani di lottizzazione approvati.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Costituisce il parametro processuale del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Ai fini della qualificazione fiscale della plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno, è decisiva la corretta sussunzione del bene nella specifica ipotesi normativa del TUIR, distinguendo tra terreni lottizzati e terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria.
- Un terreno deve considerarsi lottizzato, ai fini dell'art. 67, comma 1, lett. a) TUIR, quando sia stato approvato il piano di lottizzazione dall'autorità competente; non sono necessari né la stipula della convenzione urbanistica né l'esecuzione di opere di urbanizzazione.
- L'applicabilità di un regime di imposta sostitutiva dipende dal corretto inquadramento della plusvalenza nella fattispecie prevista dalla norma agevolativa: l'errore di sussunzione comporta violazione di legge e legittima la cassazione della decisione di merito.
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