Cassazione Penale, Sentenza n. 28953/2022 del 21/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Le ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello che le aveva condannate per tentato furto (artt. 110, 56, 624, 625 n.2 e n.4 c.p.), contestando: (1) la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n.2 c.p. (ossia l'uso di "mezzi fraudolenti" come l'apertura delle confezioni e il distacco del dispositivo antitaccheggio), sostenendo che si tratta di modalità dell'azione non integranti l'aggravante; (2) l'erronea determinazione della pena dopo l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n.4 c.p., lamentando che la Corte non abbia ridotto la pena detentiva; (3) l'insufficienza della prova, perché l'addetto alla sicurezza non avrebbe individuato i ruoli specifici delle due imputate nella sottrazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo come manifestamente infondato ritenendo che lo stacco del dispositivo antitaccheggio e l'apertura delle confezioni configurino l'uso del mezzo fraudolento finalizzato ad eludere i sistemi di sicurezza. Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte territoriale non ha adeguatamente motivato perché l'esclusione di una aggravante non incidesse sul quantum della pena, ed ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rinviando per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Trieste. Il terzo motivo è stato ritenuto generico e respinto.
Norme richiamate
L'aggravante del "mezzo fraudolento" è interpretata come comprensiva di azioni astute finalizzate ad eludere la sicurezza (es. rimozione del dispositivo antitaccheggio); quindi tali modalità possono integrare l'aggravante.
La circostanza dell'aver commesso il fatto con destrezza può essere esclusa; la sua esclusione però rileva soprattutto ai fini del giudizio di equivalenza con attenuanti nel determinare la pena.
Norma base sul furto; contestazione riferita alla qualificazione del reato e alle circostanze che lo aggravano o attenuano.
L'attenuante della minore gravità (art. 62 n.4) può essere valutata in confronto con le aggravanti; il giudizio di equivalenza/sub-valenza incide quoad poenam.
Il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti (giudizio di equivalenza) produce effetti solo sulla determinazione della pena (quoad poenam) e non automaticamente sulla perseguibilità a querela.
Rimessa al potere discrezionale del giudice la determinazione della pena entro i limiti di legge; la motivazione deve evitare arbitrii.
Criteri per determinare la pena; il giudice deve motivare la scelta e ogni revisione in appello richiede adeguata argomentazione.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti dell'atto di ricorso in Cassazione richiamati per definire i limiti della impugnazione.
Massime di principio
- La rimozione di dispositivi antitaccheggio o l'apertura di confezioni può integrare l'aggravante del "mezzo fraudolento" se idonea a eludere i sistemi di sicurezza.
- Il giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti incide principalmente sulla pena (quoad poenam) e non trasforma automaticamente la natura procedurale del reato (es. perseguibilità a querela), salvo che rimanga solo la fattispecie base perseguibile a querela.
- In appello, l'esclusione di un'aggravante non obbliga automaticamente la riduzione della pena: il giudice d'appello può confermare il quantum se svolge un nuovo e congruo bilanciamento delle circostanze, ma deve motivare chiaramente tale scelta; la mancata motivazione adeguata rende il provvedimento annullabile.
- Censure generiche sulla insufficienza della prova sono inammissibili se non contrastano specificamente la motivazione del giudice di merito; la prova può essere supportata da elementi concreti (filmati, intervento immediato delle forze dell'ordine, abbigliamento) anche se singoli testi non identificano tutti i ruoli delle persone coinvolte.
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