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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5867/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro del 02/12/2022 deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 416-bis.1 c.p. e 124 c.p.p. Sosteneva che la Corte d'appello, nel ritenere non sussistente l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, avesse motivato in modo contraddittorio e apparente, omettendo di valutare correttamente una serie di elementi di fatto comprovanti il dolo specifico di favorire l'associazione mafiosa (tra cui l'appartenenza alla cosca Lo Bianco-Barba, la confisca della societa' Albasud s.r.l., la natura fittizia della titolarita' societaria, la continuita' aziendale con Eurobuilding-due e il reinvestimento di proventi illeciti). Chiedeva che la sentenza fosse cassata per vizio di motivazione e violazione delle norme richiamate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore Generale. Ha ritenuto che non sussista violazione di legge: la Corte d'appello ha fornito una motivazione logica e argomentata, valutando gli stessi elementi richiamati dal ricorrente e giungendo alla conclusione che, pur essendo emersi elementi indicativi di un'intensa attivita' economico-finanziaria, non risultava provato il dolo specifico richiesto dall'art. 416-bis.1 c.p. In particolare, la Corte di Cassazione ha richiamato il principio secondo cui l'aggravante e' di natura soggettiva e richiede la prova che l'agente abbia agito con la cosciente e univoca intenzione di favorire l'associazione mafiosa; la mera realizzazione di un contributo oggettivamente utile non e' sufficiente. Conseguentemente e' stato confermato quanto deciso in appello: rigetto dell'appello del Pubblico Ministero e, per Barba Francesco, l'accoglimento del proprio appello con esclusione dell'aggravante e la dichiarazione di non doversi procedere per i reati indicati ai capi a) e c) per estinzione per prescrizione in relazione alla contestazione ex art. 512-bis c.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    L'aggravante ha natura soggettiva: richiede il dolo specifico, ossia la volonta' consapevole e univoca dell'agente di agire per favorire l'attivita' dell'associazione mafiosa. Non e' sufficiente la mera realizzazione di un contributo utile alla consorteria; occorrono elementi concreti, idonei a mostrare che l'agente deliberava l'attività illecita con la rappresentazione di apportare vantaggio all'associazione (tale finalita' puo' convivere con scopi personali).

  • art. 124 cod. proc. pen.

    Richiamata nel ricorso come presunta violazione procedurale; dalla decisione emerge che non e' stato dimostrato alcun vizio di diritto connesso a questa norma e che la censura si risolve in una diversa valutazione del merito non sindacabile in sede di cassazione.

  • art. 512-bis cod. pen.

    Norma collegata alla contestazione per la quale, in relazione ad alcuni capi (a e c) per Barba Francesco), i reati sono stati dichiarati estinti per prescrizione; la Corte d'appello ha ritenuto applicabile l'estinzione e la Cassazione ha confermato tale valutazione.

Massime di principio

  • L'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. richiede la prova del dolo specifico di favorire l'associazione mafiosa: elementi oggettivi che dimostrino solo una utilita' per la consorteria non bastano.
  • La prova dell'intenzione di agevolare l'associazione puo' risultare anche da una valutazione autonoma dell'agente e puo' coesistere con motivazioni personali, ma deve essere fondata su elementi concreti e univoci.
  • Affiliazione a un sodalizio mafioso, confische e operazioni societarie sospette sono elementi rilevanti ma non automaticamente decisivi: la loro valutazione deve portare a convincere circa il dolo specifico, non soltanto sulla base della mera presenza di profili economici o di continuita' societaria.
  • In sede di Cassazione non e' consentito sostituire la valutazione logica e probatoria svolta dal giudice di merito con un diverso apprezzamento dei fatti, salvo errori di diritto o vizio motivazionale manifesto.
  • La prescrizione estingue il diritto a procedere per i reati interessati e la declaratoria di estinzione puo' essere confermata ove la valutazione dei termini sia corretta; la sua rilevanza puo' dipendere anche dalla qualificazione delle contestazioni (es. art. 512-bis).
  • Il pubblico ministero che impugna in cassazione deve dimostrare un vizio di diritto o di motivazione non meramente proponendo una diversa lettura del materiale probatorio.

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