Cassazione Penale, Sentenza n. 26816/2022 del 12/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano il decreto che confermava la confisca di vari beni disposta dal Tribunale di Agrigento. Le censure denunciano: violazione e falsa applicazione del d.lgs. n.159/2011 e delle norme sulle misure di prevenzione; motivazione mancante, apparente, illogica e contraddittoria; mancato esame di scritti, documenti e perizie difensive; travisamento dei fatti; mancata valutazione autonoma della posizione dei terzi intestatari; confisca di beni ereditati o acquistati con redditi leciti (es. terreni coltivati da fratelli, auto pagata a rate da figlia insegnante). Si contesta altresì l'uso di dichiarazioni di un collaboratore di giustizia (propalazioni) ritenute inattendibili e la diversa valutazione rispetto a un precedente rigetto della confisca del 2000.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato contenga una motivazione sufficiente e analitica, fondata su indagini peritali che hanno confutato le consulenze di parte e documentato la sproporzione tra redditi leciti e impieghi patrimoniali. La Corte ha ribadito il principio per cui nel giudizio di legittimità sulle misure di prevenzione è sindacabile solo la 'mancanza' della motivazione e non i vizi di logica o apprezzamento dei fatti, salvo che il travisamento delle prove non determini una motivazione apparente. Ha inoltre precisato che il terzo che rivendica i beni può contestare solamente la fittizietà dell'intestazione, non l'insussistenza dei presupposti della misura nei confronti del proposto. Conseguentemente il decreto di confisca è stato confermato. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge n. 1423 del 1956
Nel giudizio di cassazione sulle misure di prevenzione è applicabile il limite della sindacabilità avente riguardo alla violazione di legge; la censura sulla motivazione è ammessa solo se sussiste una completa mancanza di percorso logico-giustificativo
d.lgs. n. 159/2011 (codice antimafia)
Conferma il regime speciale di sindacabilità in sede di legittimità per i provvedimenti in materia di misure di prevenzione: la Cassazione può sindacare la mancanza della motivazione ma non ricostruire i fatti salvo i casi di motivazione del tutto apparente
art. 606 comma 1 lett. e)
Il vizio di travisamento della prova per omissione è in linea di principio estraneo al procedimento di legittimità sulle misure di prevenzione, salvo che l'errore abbia travolto molteplici circostanze decisive al punto da rendere la motivazione apparente
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione patrimoniali la Cassazione controlla soprattutto la presenza minima di una motivazione adeguata: i vizi di valutazione e di merito sono in genere inammissibili in sede di legittimità, salvo che la motivazione sia del tutto apparente o assente
- Il terzo intestatario dei beni (coniuge, figli o altri) può contestare la confisca dimostrando la fittizietà dell'intestazione; non può in cassazione mettere in discussione, in via autonoma, i presupposti soggettivi e oggettivi della misura nei confronti del proposto
- Le dichiarazioni archiviate o non ritenute sufficienti ai fini dell'azione penale possono comunque essere valorizzate nel procedimento di prevenzione, perché valutazione e rilevanza delle evidenze sono diverse rispetto al processo penale
- Beni immobili costruiti con proventi illeciti su terreni di provenienza lecita possono essere confiscati unitariamente al fabbricato, poiché l'accertamento economico-funzionale prevale sulla separazione formale dei cespiti
- Chi contesta la provenienza lecita di un bene deve fornire elementi documentali specifici e circostanziati (es. fascicolo aziendale, documentazione AGEA, prova di effettiva conduzione e redditi agricoli) per contrastare le risultanze peritali; contestazioni generiche o aspecifiche rischiano di essere ritenute ininfluenti
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