Cassazione Penale, Ordinanza n. 24966/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'imputato per ricettazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 19/06/2025. L'unico motivo deduceva la contraddittorietà della motivazione con riguardo all'apprezzamento della prova indiziaria a suo carico, in particolare in relazione all'elemento oggettivo del reato. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità perché diretto a ottenere una rivalutazione o una diversa lettura delle fonti probatorie, senza indicare specifici travisamenti delle emergenze processuali; ha inoltre osservato che i giudici di merito avevano già motivato in modo logicamente corretto la responsabilità e la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione.
Norme richiamate
Richiamato come titolo di reato contestato; la Corte afferma che la motivazione di merito aveva correttamente individuato gli elementi costitutivi della ricettazione.
La censura sulla motivazione è stata ritenuta non consentita in cassazione perché volta a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, estranea al sindacato di legittimità.
Applicato per la condanna del ricorrente inammissibile al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito dedurre come vizio di motivazione una mera richiesta di nuova valutazione o di diversa lettura delle prove già apprezzate dai giudici di merito.
- Il controllo della Cassazione sulla motivazione non può risolversi in una sovrapposizione della propria valutazione a quella compiuta nei precedenti gradi, né in un raffronto tra la motivazione impugnata e modelli argomentativi alternativi esterni al processo.
- La denuncia di contraddittorietà o illogicità della motivazione è ammissibile solo se individua specifici travisamenti delle risultanze processuali, non quando mira genericamente a contestare l'apprezzamento del compendio indiziario.
- Quando la sentenza di merito espone in modo coerente le ragioni della responsabilità e gli elementi costitutivi del reato, il ricorso che si limiti a riproporre una diversa lettura del materiale probatorio è inammissibile.
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