Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11465/2023 del 17/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per contraffazione e detenzione di monete false. Il ricorrente deduce: (i) travisamento delle risultanze probatorie e mancata valutazione di specifiche captazioni (sostiene di non essere l'artefice delle contraffazioni e di aver ricevuto le monete da terzi); (ii) insussistenza del tentativo di contraffazione o, in alternativa, sussistenza di desistenza volontaria; (iii) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile la censura sulla valutazione del fatto (vietata in sede di legittimità) e per carenza di autosufficienza del ricorso in relazione alle captazioni non trascritte/allegate. Ha ritenuto infondato il motivo relativo al tentativo, confermando che la presenza di 100 monete contraffatte e della strumentazione idonea nella baracca rendeva concreto il pericolo di realizzazione del reato rispetto alle 564 monete non punzonate trovate in casa (tentativo). Ha escluso la desistenza perché l'interruzione dell'attività derivava da "difficoltà tecniche" non da una scelta volontaria del reo. Ha altresì confermato il legittimo diniego delle attenuanti generiche alla luce di precedenti penali dell'imputato e della gravità del fatto. Conseguentemente la sentenza di appello è stata confermata e il ricorrente condannato; disposta la condanna alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma richiamata per giustificare la modalità scritta della requisitoria del Pubblico Ministero relativa alla trattazione dei ricorsi; rileva quale previsione procedurale che limita la trattazione orale se non espressamente richiesta.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. (modificato dalla legge n. 46/2006)

    Richiamato per ribadire il divieto per la Corte di cassazione di riesaminare i fatti e le prove (proibizione del travisamento del fatto), con conseguente inammissibilità di una mera rivalutazione del compendio probatorio in sede di legittimità.

  • art. 165-bis, co. 2, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (come modificato dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11)

    Richiamato in tema di autosufficienza del ricorso: il ricorrente deve indicare e, se necessario, allegare integralmente gli atti (es. trascrizioni di captazioni) che si assumono travisati, pena l'inammissibilità della censura.

  • art. 49 c.p.

    Richiamato nella disamina del tentativo e del "reato impossibile": la Corte sottolinea che l'inidoneità degli atti a realizzare il fatto deve essere assoluta e strutturale; nel caso di specie gli atti erano idonei e quindi non si configurava reato impossibile.

  • art. 133 c.p.

    Applicato in relazione alle circostanze attenuanti generiche: il giudice può negarle se emergono precedenti penali o elementi ostativi; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego sulla base del precedente penale e dell'assenza di elementi positivi idonei a giustificare la mitigazione.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del fatto: le doglianze che si limitano a proporre una diversa rilettura delle prove sono, di norma, inammissibili.
  • Quando si deduce travisamento o omissione di valutazione di atti processuali nel ricorso per cassazione, è obbligatorio rendere il ricorso autosufficiente allegando o trascrivendo integralmente gli atti rilevanti (es. captazioni); in mancanza la censura è inammissibile.
  • Per configurare il tentativo non è necessario che vi siano solo atti esecutivi perfetti: anche atti preparatori possono integrare il tentativo se dimostrano che l'agente ha approntato il piano criminoso in ogni dettaglio e dispone di mezzi idonei a realizzarlo.
  • La desistenza (o il recesso attivo) richiede una scelta volontaria e consapevole dell'agente; l'interruzione dell'azione dovuta a cause esterne (es. difficoltà tecniche) non integra la desistenza rilevante ai fini della esclusione del reato o dell'estinzione.
  • Il giudice può legittimamente negare le circostanze attenuanti generiche sulla base di precedenti penali e della gravità del fatto; l'onere motivazionale grava sul proponente delle attenuanti per dimostrare elementi positivi che giustifichino la mitigazione.
  • In sede di cassazione le censure attinenti al trattamento sanzionatorio (valutazione delle attenuanti) sono soggette a limiti: contestazioni meramente valutative e di fatto sul punto risultano inammissibili o infondate se il giudice di merito ha motivato coerentemente la decisione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.