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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14841/2022 del 15/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) estinzione del reato di minaccia per remissione della querela, allegando documentazione; 2) non punibilità del reato di lesione personale ai sensi dell'art. 131‑bis c.p. per la modesta entità della lesione (g.u. 3 giorni), invocando che la causa di non punibilità potesse essere rilevata d'ufficio in Cassazione; 3) censura per omissione d'ufficio da parte della Corte d'appello nell'escludere l'aggravante dei futili motivi, sostenendo che la ricostruzione fattuale avrebbe dovuto portare all'esclusione dell'aggravante ai sensi dell'art. 597, comma 5, c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di minaccia perché estinto per remissione di querela e ha eliminato la relativa pena in continuazione pari a quindici giorni di reclusione. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, rilevando che la contestazione dell'aggravante dei futili motivi non era stata sollevata in appello e si era formato giudicato secondo il principio tantum devolutum, quantum appellatum. Per manifesta infondatezza del terzo motivo, il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la sussistenza dell'aggravante dei futili motivi ostava all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131‑bis c.p. Infine, ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p., il ricorso è stato condannato al pagamento delle spese processuali e le spese del procedimento sono state poste a carico del querelato.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Disposizione sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; nel caso è stato ritenuto che l'esistenza dell'aggravante dei futili motivi osti all'applicazione di tale causa di non punibilità

  • art. 339 cod. pen.

    Richiamata per chiarire che la minaccia, non essendo commessa con le modalità previste da tale norma, non è procedibile d'ufficio; ciò ha reso efficace la remissione della querela

  • art. 597, comma 5, cod. proc. pen.

    Norma che attribuisce al giudice poteri officiosi in tema di aggravanti/attenuanti; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché l'esclusione dell'aggravante non era stata contestata in appello e quindi non poteva essere sollevata in Cassazione

  • art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità o manifesta infondatezza del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese

  • principio "tantum devolutum, quantum appellatum" (giurisprudenza)

    Principio secondo cui in sede di impugnazione il sindacato è limitato a quanto devoluto con l'appello; l'aggravante riconosciuta in primo grado e non impugnata in appello diventa definitiva e non può essere rimessa in discussione in cassazione

Massime di principio

  • La remissione della querela estingue il reato quando il fatto non sia procedibile d'ufficio: se la parte lesa ritira la querela e il reato non rientra tra quelli perseguibili d'ufficio, il giudice di legittimità può annullare la condanna per quel reato.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131‑bis c.p.) non si applica se sussiste un'aggravante che contrasta con la natura 'tenue' del fatto (es. futili motivi); l'eventuale rilevanza di tale causa può essere preclusa dalla sussistenza di aggravanti.
  • Il principio tantum devolutum, quantum appellatum impedisce di criticare in Cassazione circostanze (come un'aggravante) che non siano state contestate in appello: questioni non impugnate nel grado di appello si consolidano in giudicato e non sono riassoggettabili al sindacato della Cassazione.
  • Le censure sulla mancata esercitazione di poteri officiosi da parte del giudice d'appello (esclusione di aggravanti/attenuanti) sono ammissibili in Cassazione solo se la questione sia stata sollevata e non preclusa nei precedenti gradi di giudizio.
  • Se la Cassazione dichiara inammissibile o manifestamente infondato il ricorso in parte o nel resto, può condannare il ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 340 c.p.p.

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