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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30692/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha inoltre applicato l'art. 616 c.p.p., ponendo a carico di ciascun ricorrente le spese processuali e il pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non vi erano elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale aveva condannato due imputati alla pena di euro 9.100,00 di ammenda ciascuno per il reato di cui all'art. 727 c.p. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza deducendo violazione di legge per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, nonché per l'eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte rileva che tali benefici non risultavano neppure richiesti in sede di conclusioni e che la motivazione del giudice di merito, fondata sulla gravità concreta dei fatti e sulla negativa valutazione prognostica, era adeguata. I ricorsi non si confrontavano in modo critico con la motivazione della sentenza e sono stati ritenuti generici.

Norme richiamate

  • art. 727 c.p.

    norma incriminatrice posta a base della condanna per il fatto di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, nella ricostruzione desumibile dal testo

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per il criterio di esclusione della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende solo quando risulti che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure generiche o non si confronta in modo specifico e critico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena possono essere legittimamente negate quando il giudice di merito valorizza elementi concreti di gravità del fatto e formula un giudizio prognostico sfavorevole, purché la motivazione sia adeguata.
  • Chi invoca attenuanti o benefici penali deve indicare specificamente gli elementi di positiva valutazione; in mancanza, la doglianza è destinata a essere respinta o dichiarata generica.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneCause di non punibilità
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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