Cassazione Penale, Ordinanza n. 30692/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha inoltre applicato l'art. 616 c.p.p., ponendo a carico di ciascun ricorrente le spese processuali e il pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non vi erano elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale aveva condannato due imputati alla pena di euro 9.100,00 di ammenda ciascuno per il reato di cui all'art. 727 c.p. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza deducendo violazione di legge per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, nonché per l'eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte rileva che tali benefici non risultavano neppure richiesti in sede di conclusioni e che la motivazione del giudice di merito, fondata sulla gravità concreta dei fatti e sulla negativa valutazione prognostica, era adeguata. I ricorsi non si confrontavano in modo critico con la motivazione della sentenza e sono stati ritenuti generici.
Norme richiamate
norma incriminatrice posta a base della condanna per il fatto di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, nella ricostruzione desumibile dal testo
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per il criterio di esclusione della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende solo quando risulti che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure generiche o non si confronta in modo specifico e critico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena possono essere legittimamente negate quando il giudice di merito valorizza elementi concreti di gravità del fatto e formula un giudizio prognostico sfavorevole, purché la motivazione sia adeguata.
- Chi invoca attenuanti o benefici penali deve indicare specificamente gli elementi di positiva valutazione; in mancanza, la doglianza è destinata a essere respinta o dichiarata generica.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30652/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30653/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30655/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30656/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30659/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30660/2025 del 15/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →