Cassazione Civile, Ordinanza n. 28306/2024 del 04/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal ritardo con cui una amministrazione regionale diede esecuzione a un provvedimento di assunzione in prova come commesso presso il Genio Civile, disposto nel 1985 e attuato solo nel 1991 dopo un giudizio di ottemperanza. Il lavoratore chiese il risarcimento dei danni asseritamente subiti per l’illegittimo ritardo nell’immissione in servizio. La Corte d’appello rigettò la domanda ritenendo che l’azione risarcitoria fosse soggetta a prescrizione quinquennale, perché qualificabile come responsabilità extracontrattuale, e che non vi fossero stati atti interruttivi validi. Nel ricorso per cassazione il lavoratore dedusse: 1) violazione delle norme sulla prescrizione quinquennale, contestando la qualificazione extracontrattuale della responsabilità; 2) violazione dei canoni ermeneutici nell’interpretazione di precedenti provvedimenti giudiziali, che a suo dire avrebbero riconosciuto il diritto al risarcimento e avrebbero quindi interrotto la prescrizione e formato giudicato; 3) error in procedendo per violazione del giudicato interno, sostenendo che il diritto azionato fosse coperto da giudicato, ovvero soggetto a prescrizione decennale ex art. 2953 c.c. o addirittura imprescrittibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi, perché le censure si risolvevano nella contrapposizione di una diversa lettura dei fatti e degli atti processuali rispetto a quella, congrua, accolta dalla corte territoriale. In particolare ha ribadito che, nel pubblico impiego contrattualizzato, il ritardo nell’assunzione non fonda il diritto alle retribuzioni del periodo di mancato impiego, mancando il perfezionamento del rapporto, mentre può dar luogo a responsabilità extracontrattuale per i danni ingiusti conseguenti alla lesione del diritto all’assunzione, oppure, ricorrendone i presupposti, a pretesa ex art. 2126 c.c. Ha inoltre escluso che le decisioni invocate dal ricorrente avessero riconosciuto il risarcimento del danno o formato giudicato sul punto. Il terzo motivo è stato respinto perché non vi era alcun giudicato sul risarcimento e, dunque, non poteva operare né l’imprescrittibilità né il termine decennale ex art. 2953 c.c. La Corte ha aggiunto che, comunque, anche il termine decennale sarebbe decorso, poiché i successivi ricorsi non costituivano validi atti interruttivi e l’effetto interruttivo del primo giudizio era cessato per la mancata riassunzione dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come possibile base per pretese economiche in presenza delle relative condizioni, in alternativa all’azione risarcitoria extracontrattuale, nel caso di tardiva assunzione nel pubblico impiego contrattualizzato.
Esclusa l’applicabilità del termine decennale fondato sul giudicato, perché nella specie non vi era alcun diritto al risarcimento già riconosciuto con efficacia di cosa giudicata.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
l. n. 482/1968
Indicata come base normativa del decreto di assunzione del ricorrente presso l’amministrazione regionale.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, il ritardo nell’assunzione non comporta, di regola, il diritto del lavoratore alle retribuzioni del periodo anteriore all’effettiva immissione in servizio, poiché tali emolumenti presuppongono il perfezionamento del rapporto di lavoro.
- Il lavoratore che subisca un illegittimo ritardo nell’assunzione può agire per il risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale, allegando tutti i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali causalmente derivati dalla lesione del diritto all’assunzione.
- Ai fini dell’effetto interruttivo della prescrizione non è sufficiente un precedente giudizio se la relativa domanda risarcitoria non sia stata effettivamente proposta o coltivata; l’atto processuale deve contenere in modo chiaro la pretesa di cui si invoca l’interruzione.
- Non si forma giudicato sul risarcimento del danno se il precedente provvedimento giudiziale si limita a salvaguardare la possibilità di proporre separata azione risarcitoria senza statuire sul merito della domanda.
- L’effetto interruttivo della prescrizione collegato a un giudizio introduttivo non si conserva quando il processo non venga ritualmente riassunto dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione, con conseguente cessazione dell’effetto interruttivo permanente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 4 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28227/2024 del 04/11/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 4 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28245/2024 del 04/11/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 4 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28247/2024 del 04/11/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 4 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28248/2024 del 04/11/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 4 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28249/2024 del 04/11/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 4 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28250/2024 del 04/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →