Cassazione Penale, Sentenza n. 21865/2023 del 22/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Bologna (15/10/2021) che aveva confermato la condanna del ricorrente per il delitto previsto dall'art. 455 c.p. in relazione all'art. 453 c.p. (detenzione e spendita di banconote false da 100 euro): una banconota venne spesa presso l'esercizio Ledalba e due vennero tentate di essere spese presso il Bar Olmo in data 14/11/2011 a Medicina e Budrio. Il ricorso per cassazione propone tre motivi: 1) violazione dell'art. 455 c.p. e vizio di motivazione su elemento soggettivo e insufficienza degli indizi (prove basate su impressioni tattili dei commercianti e incertezze sulle identificazioni); 2) omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione intervenuta prima della sentenza di appello; 3) vizio di legge relativo all'elemento soggettivo: assenza di consapevolezza della falsità (la condotta avrebbe dovuto essere riqualificata ex art. 457 c.p.). Il Pubblico Ministero ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo e terzo motivo la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'Appello non sia sintetica o insufficiente: la sentenza di appello riprende e conferma la motivazione del giudice di primo grado (doppia conforme), che si fonda su identificazioni fotografiche delle denunciate, annotazione parziale della targa dell'auto, dichiarazioni omogenee dei commercianti che hanno percepito al tatto la falsità delle banconote e il comportamento di fuga del ricorrente nelle due occasioni. Tali elementi, nella valutazione dei giudici di merito, sono convergenti e consentono di ritenere provata la consapevolezza della falsità (dolo) e quindi la sussistenza del reato ex art. 455 c.p.; la riqualificazione ex art. 457 c.p. non è necessaria né corretta nel caso concreto. Sul secondo motivo la Corte osserva che la presunta prescrizione sarebbe maturata il 14/11/2021, mentre la sentenza d'appello è del 15/10/2021, dunque la declaratoria di estinzione non era richiesta; inoltre la giurisprudenza consolidata impedisce la dichiarazione di estinzione per prescrizione quando il ricorso per cassazione sia dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. Conseguentemente il ricorso è respinto; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma relativa alla detenzione e spendita di monete false: la Corte ha ritenuto sussistente il reato per la detenzione e l'uso consapevole delle banconote false, basandosi sulla convergenza degli indizi e sul comportamento del reo.
Norma sulla falsificazione di monete richiamata per il rapporto con l'art. 455; utilizzata per definire la natura della fattispecie contestata.
Norma sulla spendita o messa in circolazione di monete false con consapevolezza acquisita in un momento successivo: la Corte ha escluso la riqualificazione nella specie, ritenendo provata la consapevolezza fin dal momento dell'utilizzo, sulla base degli indizi.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama i limiti di enunciazione dei motivi nel ricorso per cassazione; il ricorso è stato ritenuto conforme ai limiti richiesti.
art. 23 comma 8 d.l. 127/2020
Norma che ha consentito il deposito della requisitoria e delle conclusioni scritte e la trattazione del ricorso senza l'intervento delle parti; richiamata per la procedura impiegata nella trattazione.
Prevede la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria per il ricorrente quando il ricorso è inammissibile o manifestamente infondato; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norma sulla declaratoria di estinzione del reato: la Corte ricorda la giurisprudenza che impedisce di dichiarare l'estinzione per prescrizione quando il ricorso per cassazione sia inammissibile per manifesta infondatezza, perché non si forma un valido rapporto processuale.
L. 23 giugno 2017, n. 103 (modifica art. 616 c.p.p.)
Richiamata per la disciplina aggiornata delle sanzioni processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità manifestamente infondata del ricorso.
Massime di principio
- La valutazione delle prove in Cassazione è limitata: se sentenze di primo e secondo grado sono "conformi" e la motivazione di appello riprende e integra quella di primo grado (doppia conforme), la Corte di legittimità può esaminare il complesso argomentativo unitariamente e difficilmente censurerà la congruità della motivazione senza elementi nuovi e specifici.
- Le percezioni tattili e le valutazioni di commercianti abituati a maneggiare banconote possono costituire elemento probatorio attendibile se omogenee e coerenti con altri indizi; apprezzamenti personali del giudice sui fatti possono essere ammissibili quando il testimone è persona qualificata e riferisce su fatti direttamente percepiti.
- Comportamenti del soggetto (ad es. fuga immediata dopo aver tentato di spendere una banconota sospetta) possono essere valorizzati come indizio di consapevolezza della falsità e contribuire a fondare il dolo richiesto dall'art. 455 c.p.
- In cassazione le censure devono essere specifiche e dimostrare come la motivazione sia intrinsecamente contraddittoria o omissiva: censure generiche o che contestano solo parte degli elementi indiziari sono spesso ritenute inammissibili o manifestamente infondate.
- La prescrizione va valutata temporalmente rispetto all'atto decisorio: la declaratoria di estinzione può essere pronunciata solo se la prescrizione è intervenuta prima della sentenza che dovrebbe dichiararla. Inoltre, se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, la corte non può valorizzare tale rimedio per dichiarare estinto il reato per prescrizione.
- Chi propone ricorso per cassazione deve considerare il rischio di essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.) quando i motivi risultano manifestamente infondati; è quindi essenziale che le doglianze siano precise, documentate e tali da poter effettivamente disarticolare il convincimento motivazionale dei giudici di merito.
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