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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01150/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la censura proposta non era deducibile contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. perché non attinente ai soli profili consentiti dalla giurisprudenza di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, definendo il giudizio con concordato ex art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena applicata in primo grado e confermato nel resto la decisione del Tribunale. Il ricorso si fondava su una doglianza ritenuta generica in tema di qualificazione giuridica del fatto. La Corte di cassazione ha però osservato che, nel giudizio definito con concordato in appello, sono deducibili soltanto i vizi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della sentenza rispetto all'accordo, mentre restano inammissibili le censure su motivi rinunciati, sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e sui vizi della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Poiché le doglianze proposte non rientravano in tali limiti, il ricorso è stato ritenuto inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è ammesso solo per contestare la formazione del consenso, il consenso del pubblico ministero o il contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo.

  • art. 129 c.p.p.

    È richiamato per escludere la deducibilità in cassazione della doglianza sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento, nel perimetro del concordato in appello.

  • artt. 99, comma 4 e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Costituiscono la base del reato per cui era stato condannato l'imputato; la sentenza di legittimità non entra nel merito della qualificazione se non nei limiti dell'ammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza resa all'esito di concordato in appello sono deducibili in cassazione solo vizi inerenti alla volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
  • Sono inammissibili le censure che ripropongano motivi rinunciati con il concordato in appello o che lamentino la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., quando non emergano profili consentiti di sindacato.
  • La doglianza sulla pena è ammissibile soltanto se la sanzione sia illegale perché fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge; altrimenti non può essere veicolata in cassazione contro la sentenza ex art. 599-bis c.p.p.
  • Una contestazione generica sulla qualificazione giuridica del fatto, proposta contro una sentenza definita con concordato in appello, non supera il filtro di ammissibilità se non si traduce in uno dei vizi specificamente deducibili.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniRiti alternativi
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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