Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31878/2025 del 24/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente denunciava la violazione degli artt. 15 Cost., 191 e 234 cod. proc. pen. e l'omessa applicazione dell'art. 254 cod. proc. pen., sostenendo l'inutilizzabilità dei messaggi WhatsApp acquisiti mediante riproduzioni fotografiche ("screenshots") eseguite dalla polizia giudiziaria al momento dell'arresto senza che il telefono fosse stato sottoposto a sequestro; tali messaggi sarebbero corrispondenza protetta e la loro acquisizione avrebbe dovuto seguire le forme del sequestro di cui all'art. 254 c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Pur richiamando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità (che qualifica i messaggi conservati in memoria come "corrispondenza" e afferma l'inutilizzabilità degli screenshots eseguiti senza sequestro e senza urgenza), il Collegio ha ritenuto che il ricorrente non abbia assolto l'onere di specificare l'incidenza concreta dell'eliminazione dei messaggi sull'esito processuale (la cosiddetta prova di resistenza). La motivazione della sentenza di merito era sostenuta da una più ampia piattaforma probatoria oltre alle conversazioni contestate; quindi il vizio non è stato adeguatamente illustrato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    reato contestato in primo grado

    norma sostanziale che disciplina il reato di cui era accusato l'imputato (reato in materia di stupefacenti)

  • Costituzione, art. 15

    libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione

    tutela costituzionale estesa dalla Corte costituzionale anche alla posta elettronica e alla messaggistica istantanea; protegge i messaggi conservati sui dispositivi come corrispondenza fino a che conservino attualità

  • codice di procedura penale, art. 254

    sequestro della corrispondenza

    la Corte ricorda che l'acquisizione dei messaggi considerati corrispondenza deve avvenire, salvo urgenze, nelle forme del sequestro previste da tale norma; altrimenti gli elementi possono essere affetti da inutilizzabilità

  • codice di procedura penale, artt. 191 e 234

    art. 191 e art. 234 c.p.p. richiamati dall'impugnante

    richiamati nel motivo di ricorso; il Collegio non ha ritenuto centrale la loro specifica disamina rispetto all'omessa applicazione dell'art. 254 e alla natura di corrispondenza dei messaggi

  • Corte costituzionale, sentenza n. 170 del 2023

    principale riferimento interpretativo: i messaggi WhatsApp e la messaggistica istantanea sono corrispondenza protetta; i messaggi statici nella memoria non sono intercettazioni ma tuttavia mantengono natura di corrispondenza finché conservino attualità

  • Cassazione, Sezioni Unite penali, sent. n. 36747 del 28/05/2003

    definizione di intercettazioni come captazione occulta e in tempo reale che non si applica ai messaggi già statici nella memoria del dispositivo

  • Cassazione, Sez. 6, n. 39548 del 11/09/2024 (Di Francesco)

    precisa che gli screenshots eseguiti dalla polizia giudiziaria senza decreto di sequestro e senza urgenza rendono i messaggi "affetti da inutilizzabilità patologica"

  • Cassazione, Sez. 6, n. 22417 del 16/03/2022 (Sgromo)

    menzionata come orientamento alternativo superato dal Cass. nell'applicare la giurisprudenza costituzionale; trattava i messaggi come documenti in certe situazioni

  • Cassazione, Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024 (Izzo)

    richiamata per il principio processuale secondo cui, in cassazione, chi lamenta inutilizzabilità deve dimostrare l'incidenza dell'elemento eliminato sulla prova complessiva (prova di resistenza)

  • Cassazione, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 (La Gumina)

    ulteriore richiamo giurisprudenziale sul tema dell'onere di specificità nel ricorso per cassazione rispetto all'incidenza delle prove

Massime di principio

  • I messaggi di posta elettronica e della messaggistica istantanea conservati nella memoria di un dispositivo vanno generalmente qualificati come "corrispondenza" protetta dall'art. 15 Cost. e, salvo che siano divenuti "storici" e privi di attualità, la loro acquisizione richiede le forme del sequestro previste dall'art. 254 c.p.p.
  • L'acquisizione di screenshots eseguiti dalla polizia giudiziaria senza decreto di sequestro e senza giustificata urgenza può determinare l'inutilizzabilità patologica di tali messaggi come prova.
  • I messaggi statici nei dispositivi non sono intercettazioni, perché mancano le condizioni di captazione occulta e in tempo reale richieste dalla definizione giurisprudenziale.
  • La tutela costituzionale permane finché la comunicazione conserva attualità e interesse per i corrispondenti; superata tale fase la comunicazione può assumere valore di documento ordinario.
  • In sede di impugnazione in Cassazione, chi denuncia l'impiego di prove acquisiste illegittimamente deve specificare l'incidenza concreta dell'eliminazione di quelle prove sulla decisione (prova di resistenza); l'insufficiente specificazione rende il ricorso inammissibile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.