Cassazione Penale, Sentenza n. 45894/2023 del 14/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza n.1514/2022 per nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, dedotta sulla base della circostanza che con atto del 5/7/2022 il ricorrente avrebbe revocato il difensore di fiducia che aveva redatto l'appello e nominato nuovi difensori; si censurava quindi la mancata notifica del decreto ai nuovi difensori
La decisione
Il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'atto del 5/7/2022 non esprimesse in modo inequivoco la volontà di nominare difensori di fiducia né di revocare il precedente difensore, essendo invece una procura speciale ai sensi dell'art.122 c.p.p. per la proposizione di un'istanza avverso misura cautelare. Inoltre l'atto non è stato trasmesso ritualmente all'autorità procedente, essendo inviato a un indirizzo PEC non previsto dal provvedimento del DGSIA; perciò la notifica del decreto di citazione al difensore che aveva redatto l'appello è valida. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
La nomina (e la revoca) del difensore di fiducia deve essere espressa in modo non equivoco e comunicata formalmente all'autorità procedente; atti ambigui non producono effetti sulla qualità del difensore nel processo
La procura per il compimento di un singolo atto (procura speciale) è diversa dal conferimento di un mandato difensivo generale; un atto che richiama l'art.122 va interpretato come procura speciale e non come nomina di difensore di fiducia
art. 24, comma IV, D.L. n. 137/2020
art. 24, comma IV, D.L. 28/10/2020, n.137
Stabilisce le regole per il deposito con valore legale mediante PEC per gli atti diversi da quelli disciplinati nei commi 1 e 2; implica l'obbligo di invio agli indirizzi PEC espressamente indicati dal DGSIA per avere efficacia verso l'autorità procedente
D.L. 30/12/2021, n.228 (proroga termini PEC fino al 31/12/2022)
Ha prorogato il termine entro cui era consentito il deposito via PEC secondo le modalità emergenziali, quindi rilevante per valutare la ritualità del deposito del 5/7/2022
art. 415-bis, comma 3, c.p.p. (richiamato)
art. 415-bis, comma 3 c.p.p.
Individua alcune istanze e memorie che hanno modalità specifiche di deposito telematico; il D.L. ha escluso tali atti dall'ambito del deposito PEC generale richiamato
Consente la condanna del ricorrente alle spese processuali e ad altre sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La nomina o la revoca di un difensore di fiducia deve essere espressa in termini non equivoci e comunicata formalmente all'autorità procedente; atti ambigui non producono l'effetto di sostituire il difensore nominato in precedenza
- La procura speciale per il compimento di un singolo atto (art.122 c.p.p.) non equivale al conferimento di un mandato difensivo generale; vanno usati termini chiari quando si intende nominare o revocare un difensore di fiducia
- Perché un atto sia efficacemente portato a conoscenza dell'ufficio giudiziario mediante PEC occorre inviarlo agli indirizzi indicati dal DGSIA/Ministero; l'invio a indirizzi non previsti può determinare la mancata considerazione dell'atto
- In caso di dubbio sulla tempestività o sulla correttezza del deposito PEC, è opportuno inviare l'atto anche con modalità alternative previste (se consentite) e conservarne la prova di trasmissione/avvenuta ricezione
- Se si intende evitare che una notifica indirizzata al precedente difensore sia valida, assicurarsi che la revoca e la nuova nomina siano inequivoche, formalmente comunicate e ricevute dall'ufficio competente prima di atti procedurali rilevanti
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