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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17676/2025 del 30/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appellante)

La controversia

La controversia origina da un'azione con cui una parte aveva chiesto di accertare la simulazione e di ottenere la revocatoria di un atto di compravendita immobiliare stipulato nel 1999 tra alcuni coniugi e i loro figli. Il Tribunale aveva rigettato le domande; la soccombente aveva proposto appello. La Corte d'appello ha dichiarato l'appello improcedibile per asserita mancata tempestiva prova della notificazione dell'atto di impugnazione e della rituale costituzione dell'appellante: l'appello era stato notificato via PEC, ma la parte si era costituita in forma analogica depositando copie cartacee del fascicolo, della relata e delle ricevute PEC senza attestazione di conformità, senza deposito dei file telematici originali (eml/msg) entro l'udienza rilevante. Nel ricorso per cassazione la parte appellante ha denunciato violazione degli artt. 347, 348 e 350 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo: che la data di iscrizione a ruolo indicata dalla Corte era errata; che il controllo sulla regolarità della notificazione e sulla tempestività della costituzione doveva essere svolto alla prima udienza ex art. 350 c.p.c.; che l'omesso controllo le aveva impedito di chiedere la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c.; che la documentazione prodotta, anche dalle controparti che avevano ricevuto l'atto in via telematica, consentiva di ricostruire con certezza la notifica e la tempestività della costituzione; e che il formalismo seguito aveva leso il diritto di difesa e il giusto processo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto erronea la declaratoria di improcedibilità dell'appello, perché il deposito dei file telematici originali della notificazione non può essere richiesto in modo rigidamente formalistico quando l'atto di appello è stato notificato via PEC e le controparti sono comunque in possesso dell'originale informatico o di elementi idonei a verificarne la conformità. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione e rinviato la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, affinché riesamini l'appello applicando il principio di strumentalità delle forme e valutando in concreto se la prova della notifica e la costituzione abbiano comunque garantito contraddittorio e difesa. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 348 c.p.c.

    L'improcedibilità dell'appello per mancato deposito della prova della notificazione non opera in modo automatico e deve essere letta alla luce dei principi di conservazione degli atti, sanabilità del vizio e tutela giurisdizionale effettiva.

  • art. 350 c.p.c.

    La verifica della regolarità della notificazione dell'atto di appello e della tempestività della costituzione dell'appellante va compiuta nella fase di trattazione, ma non può essere declinata in senso eccessivamente formalistico.

  • art. 347 c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente per censurare la disciplina della costituzione in appello e della prova della notifica.

  • art. 153 c.p.c.

    È evocato come base della richiesta di rimessione in termini per completare l'adempimento documentale richiesto.

  • art. 190 c.p.c.

    Indicato per il differimento e la concessione dei termini per il deposito delle conclusioni e memorie.

  • art. 16-bis D.L. n. 179/2012

    È richiamato per affermare l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti nel processo civile telematico.

  • art. 6 CEDU

    Invocato come parametro di effettività del diritto di difesa e del giusto processo, ostativo a formalismi privi di reale funzione garantistica.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato a sostegno dell'esigenza di tutela giurisdizionale effettiva.

  • art. 111 Cost.

    Usato come fondamento costituzionale del principio di giusto processo e di effettività della difesa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, la sanzione dell'improcedibilità per mancato deposito della prova della notificazione non può essere applicata in modo automatico e meccanico, ma richiede una verifica concreta dell'effettivo rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa.
  • Quando l'appello è notificato via PEC e la controparte ha ricevuto l'atto in formato digitale, il mancato deposito dei file originali o dei duplicati telematici non comporta di per sé l'improcedibilità, se il giudice o la parte destinataria possono comunque verificare la conformità e la ritualità della notifica.
  • Nel processo civile telematico, il deposito telematico dell'atto notificato è uno strumento di semplificazione e controllo, non una formalità da interpretare in modo cavilloso o tale da comprimere il diritto di azione e difesa.
  • Il giudice deve privilegiare la conservazione degli atti e la decisione di merito, ove la documentazione disponibile consenta di ricostruire con sufficienza la tempestività della notificazione e della costituzione.
  • La valutazione della procedibilità dell'appello va compiuta caso per caso, tenendo conto della funzione della prova richiesta e dell'eventuale possibilità per la controparte di contestare o verificare la conformità dell'atto notificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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