Cassazione Penale, Ordinanza n. 16823/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso senza formalità di procedura ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di patteggiamento è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso riguardava una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. pronunciata dal Tribunale di Trieste nei confronti dell'imputato per un reato in materia di immigrazione. Il ricorrente censurava la decisione nella parte in cui non aveva ritenuto di pronunciare proscioglimento ex art. 129 c.p.p., deducendo una pretesa insufficienza della motivazione sulle ragioni del mancato proscioglimento. La Corte rileva però che, dopo la modifica introdotta dalla l. n. 103/2017, contro la sentenza di patteggiamento sono proponibili soltanto motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il motivo dedotto, relativo al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., non rientra tra quelli consentiti. La Corte aggiunge che il giudice aveva comunque motivatamente escluso i presupposti per il proscioglimento, richiamando atti di indagine e dichiarazioni, e aveva dato conto del calcolo della pena concordata.
Norme richiamate
La sentenza impugnata è una decisione di applicazione della pena su richiesta delle parti; la Corte la richiama come base del provvedimento oggetto di ricorso.
Il giudice del patteggiamento deve escludere il proscioglimento solo se non ricorrono le condizioni per una immediata declaratoria in tal senso; nel caso concreto la Corte rileva che tali presupposti erano stati motivatamente esclusi.
Delimita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli profili consentiti: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura.
art. 12, commi 1 e 3 lett. a), d.lgs. n. 286 del 1998
È il reato oggetto dell'imputazione definita con patteggiamento; dalla sentenza emerge solo il riferimento normativo, senza ulteriori specificazioni fattuali.
È richiamata come fonte della modifica legislativa che ha ristretto i motivi di ricorso avverso il patteggiamento.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è consentito dedurre censure estranee a tali categorie, come il mero difetto di motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
- Se il giudice del patteggiamento dà conto, sia pure sinteticamente, di avere escluso i presupposti per il proscioglimento immediato e di avere correttamente calcolato la pena concordata, non sussiste un vizio denunciabile nei limiti del ricorso consentito.
- L'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di patteggiamento può essere dichiarata senza formalità di procedura quando il motivo proposto non rientra tra quelli legalmente previsti.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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